News / Giurisprudenza / Acque
	15-04-2015
	Cassazione penale, mantenimento scarico reflui con autorizzazione scaduta
		La Corte di Cassazione, con la 
		sentenza n. 11349 del 18 marzo 2015, si è pronunciata sulla fattispecie 
		del provvisorio mantenimento di uno scarico di acque reflue dopo la 
		scadenza dell'autorizzazione.
		"Integra il reato dì cui all'art. 
		137 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il provvisorio mantenimento in funzione 
		di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il 
		titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno 
		prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i 
		presupposti per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata 
		ambientale, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e 
		che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della 
		cessazione di efficacia del titolo abilitativo".
		Secondo la Cassazione, il giudice di merito correttamente ha 
		affermato che ai fini della sussistenza del reato di cui all'imputazione 
		ciò che rileva non è tanto la prova dell'effettivo inquinamento, 
		quanto quella della violazione delle norme che impongono 
		all'utente di richiedere per tempo le autorizzazioni ed i controlli agli 
		enti pubblici preposti alla gestione del territorio, tanto da 
		consentire, sostanzialmente, una provvisoria autorizzazione in attesa 
		del rinnovo, purché siano rispettati i limiti fissati dall'art. 124 Co. 
		VIII del D. L.vo cit, che nella fattispecie risultano invece violati.
		Nel caso di specie, invece il titolare permetteva lo scarico 
		di acque reflue industriali nonostante l'autorizzazione rilasciata dalla 
		Provincia fosse scaduta di validità e senza avere inoltrato la richiesta 
		di rinnovo.