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03-11-2015
Cassazione penale, luogo di produzione deposito temporaneo rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41056 del 13 ottobre
2015, si è pronunciata sul luogo di produzione
rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo.
"Il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito
temporaneo ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è
solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova
nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono
depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione".
Inoltre, la Corte ha costantemente precisato che, in linea con il
principio precauzionale del diritto comunitario, il d.Lgs. n. 152 del 2006,
art. 208, comma 17, ha assoggettato anche il deposito temporaneo al divieto
di miscelazione di cui all'art. 187 e all'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico di cui all'art. 190; né può trascurarsi la necessità,
anch'essa sottolineata da questa Corte, che l'abbandono dei rifiuti sia
effettuato per categorie omogenee e non invece "alla rinfusa" come
desumibile dall'art. 183 lett. bb ) n. 3 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la
sentenza di condanna dell’imputato per avere stoccato i fanghi
derivanti dal processo di produzione in un cassone collocato presso
un’area pubblica.