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	03-11-2015
	Cassazione penale, luogo di produzione deposito temporaneo rifiuti 
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41056 del 13 ottobre 
	2015, si è pronunciata sul luogo di produzione 
	rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo.
	"Il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito 
	temporaneo ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è 
	solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova 
	nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono 
	depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione".
	Inoltre, la Corte ha costantemente precisato che, in linea con il 
	principio precauzionale del diritto comunitario, il d.Lgs. n. 152 del 2006, 
	art. 208, comma 17, ha assoggettato anche il deposito temporaneo al divieto 
	di miscelazione di cui all'art. 187 e all'obbligo di tenuta dei registri di 
	carico e scarico di cui all'art. 190; né può trascurarsi la necessità, 
	anch'essa sottolineata da questa Corte, che l'abbandono dei rifiuti sia 
	effettuato per categorie omogenee e non invece "alla rinfusa" come 
	desumibile dall'art. 183 lett. bb ) n. 3 del d.lgs. n. 152 del 2006.
		Nel caso di specie, la Corte ha confermato la 
		sentenza di condanna dell’imputato per avere stoccato i fanghi 
		derivanti dal processo di produzione in un cassone collocato presso 
		un’area pubblica.