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News / Giurisprudenza / Emissioni - Scarichi

03-12-2015

Cassazione penale, emissioni in atmosfera e scarichi industriali in assenza di autorizzazione

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 44353 del 3 novembre 2015, si è pronunciata sui reati di emissioni in atmosfera e scarichi industriali avvinti dal vincolo della continuazione soffermandosi inoltre sul concetto di "abitualità", ai fini della declaratoria di non punibilità prevista dalla nuova disciplina sulla "particolarità tenuità del fatto", ex art. 131-bis c.p..

In primo luogo, in merito alle due fattispecie di reato, la Corte ha ribadito che:

  • Il reato previsto dall'art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, dovendosi fare invece riferimento alla presenza di emissioni comunque moleste ed inquinanti ex se connaturate quindi alla natura formale dal reato.
  • La natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva dì tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, ovvero di reti fognarie, potrà configurarsi l'illecito amministrativo, d.lgs. n. 156 del 2006, ex art. 133, comma 2, mentre si configurerà il reato di cui all'art. 137, comma 1, citato Decreto, quando lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti.

In merito alla nuova disciplina sulla "non punibilità per particolarità tenuità del fatto", si ricorda che l’art. 131-bis, comma 1, c.p. delinea l'ambito di applicazione alla compresenza di due condizioni:

  1.  reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.
  2.  inoltre si richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell’offesa (cfr. comma 2) e la non abitualità del comportamento (cfr. comma 3).

Secondo la Corte, nella norma (art. 131-bis, comma 3) non c’è alcun indizio che consenta di ritenere che l’indicazione dell’abitualità del comportamento presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell’ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell’ulteriore richiamo alle “condotte plurime, abituali e reiterate”.

In conclusione, la Cassazione afferma che: «Ciò consente, pertanto, di considerare operante lo sbarramento del terzo comma anche nel caso di reati avvinti dai vincolo della continuazione».

Nel caso di specie, il fatto sul quale si sono pronunciati i Giudici concerneva l’esercizio di un’attività di verniciatura auto che produceva emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione (artt. 269 e 279, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006) ed in assenza anche della prescritta autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti da tale attività (artt. 124 e 137 D.Lgs. n. 152/2006), i cui reati sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione.


 


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