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	29-09-2015
	Cassazione penale, Emissioni in atmosfera di sostanze in assenza di 
	autorizzazione
	La Corte di Cassazione, con la sentenza  n. 36903 del 14 
	settembre 2015, ha ribadito che l'affermazione di responsabilità 
	per il reato di cui all'art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, per l'emissione in 
	atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione, 
	comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte 
	dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità 
	produttiva di emissioni inquinanti.
	Ciò in quanto, per la configurabilità del reato occorre che le 
	emissioni siano effettivamente sussistenti posto che l'art. 269 
	T.U.A. prescrive che l'autorizzazione deve essere richiesta per "tutti gli 
	stabilimenti che producono emissioni" e l'art. 267, comma 1, T.U.A. nel 
	definire il campo di applicazione della nuova disciplina, precisa che essa
	"si applica agli impianti (..) ed alle attività che producono emissioni 
	in atmosfera", e con ciò definisce in modo più rigoroso e restrittivo 
	il presupposto del reato, che non è più la generica possibilità (come nella 
	disciplina previgente), ma la concreta attività di produzione delle 
	emissioni da parte dell'impianto.
	Ne consegue che la condotta (esercizio di un impianto senza richiesta di 
	autorizzazione) è incriminata soltanto quando esista il 
	presupposto previsto dalla legge, che si tratti cioè di un impianto 
	capace di produrre emissioni nell'atmosfera. Mancando questo 
	presupposto, le gestione dell'impianto non è soggetta alla richiesta di 
	autorizzazione
	Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la 
	sentenza di merito, in quanto il Tribunale, come fondatamente lamenta il 
	ricorrente, ha omesso ogni riferimento in ordine alle effettive 
	emissioni in atmosfera in relazione all'attività di 
	produzione e commercializzazione da parte del ricorrente di infissi interni 
	ed esterni e materiali per l'arredamento, essendosi limitato a 
	registrare l'assenza dell'autorizzazione senza tuttavia dare conto in 
	motivazione se sia stata o meno accertata la presenza del presupposto del 
	reato (impianto concretamente capace di produrre emissioni nell'atmosfera) e 
	la cui esistenza obbliga l'esercente a richiedere e ad ottenere la 
	prescritta autorizzazione.