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29-09-2015
Cassazione penale, Emissioni in atmosfera di sostanze in assenza di
autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36903 del 14
settembre 2015, ha ribadito che l'affermazione di responsabilità
per il reato di cui all'art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, per l'emissione in
atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione,
comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte
dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità
produttiva di emissioni inquinanti.
Ciò in quanto, per la configurabilità del reato occorre che le
emissioni siano effettivamente sussistenti posto che l'art. 269
T.U.A. prescrive che l'autorizzazione deve essere richiesta per "tutti gli
stabilimenti che producono emissioni" e l'art. 267, comma 1, T.U.A. nel
definire il campo di applicazione della nuova disciplina, precisa che essa
"si applica agli impianti (..) ed alle attività che producono emissioni
in atmosfera", e con ciò definisce in modo più rigoroso e restrittivo
il presupposto del reato, che non è più la generica possibilità (come nella
disciplina previgente), ma la concreta attività di produzione delle
emissioni da parte dell'impianto.
Ne consegue che la condotta (esercizio di un impianto senza richiesta di
autorizzazione) è incriminata soltanto quando esista il
presupposto previsto dalla legge, che si tratti cioè di un impianto
capace di produrre emissioni nell'atmosfera. Mancando questo
presupposto, le gestione dell'impianto non è soggetta alla richiesta di
autorizzazione
Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza di merito, in quanto il Tribunale, come fondatamente lamenta il
ricorrente, ha omesso ogni riferimento in ordine alle effettive
emissioni in atmosfera in relazione all'attività di
produzione e commercializzazione da parte del ricorrente di infissi interni
ed esterni e materiali per l'arredamento, essendosi limitato a
registrare l'assenza dell'autorizzazione senza tuttavia dare conto in
motivazione se sia stata o meno accertata la presenza del presupposto del
reato (impianto concretamente capace di produrre emissioni nell'atmosfera) e
la cui esistenza obbliga l'esercente a richiedere e ad ottenere la
prescritta autorizzazione.