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	23-03-2015
	Cassazione penale, discarica abusiva terreno concesso in locazione
	La Cassazione, con la sentenza n. 8135 del 24 febbraio 2015, 
	si è pronunciata sulla responsabilità penale per discarica abusiva 
	nel caso di un terreno concesso in locazione.
	Secondo la Corte, "Risponde del reato di gestione non autorizzata di 
	rifiuti il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per 
	svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul 
	primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà 
	(presidiata dall'art. 42 della Costituzione), l'obbligo di verificare che il 
	concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di 
	gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel 
	titolo abilitativo".
	Il ricorrente deduceva la propria estraneità rispetto 
	alla condotta contestata, essendosi egli limitato a cedere a terzi 
	la disponibilità dell'area ove è stata rinvenuta la discarica, 
	senza avere alcuna consapevolezza della abusività dell'uso cui l'area era 
	stata destinata e, sul punto, la Corte osserva che nella giurisprudenza è 
	riscontrabile l'esistenza di un contrasto in ordine alla 
	possibilità di riconoscere la responsabilità penale del titolare del terreno 
	nel caso in cui soggetti terzi lo adibiscano a discarica.
	Infatti, ad un orientamento secondo il quale, in materia 
	di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di 
	gestione o realizzazione di discarica abusiva nel confronti del 
	proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato 
	i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico 
	del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e 
	smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei 
	detentori dei rifiuti medesimi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 
	dicembre 2013 n. 49327), se ne contrappone uno, di diverso 
	segno, per il quale il legale rappresentante di una ditta, 
	proprietario di un'area su cui terzi depositino in modo incontrollato 
	rifiuti, è penalmente responsabile dell'illecita condotta di questi 
	ultimi in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei 
	medesimi delle norme in materia ambientale (Corte di cassazione, Sezione III 
	penale, 12 dicembre 2011, n. 45974).
	Nella sentenza in esame, la Corte, pur consapevole della preferibilità 
	del primo orientamento, per essere questo più rispettoso del principio, 
	costituzionalmente tutelato ex art. 27 della Costituzione, della personalità 
	della responsabilità penale, ritiene che nel caso di specie la circostanza 
	che, nella spiegata qualità di legale rappresentante abbia dato in affitto, 
	per una specifica finalità perseguita, il terreno in questione,
	si riscontri un criterio idoneo a far sorgere in capo al medesimo un 
	puntuale obbligo di sorveglianza sulla condotta dell'affittuario.
	Il fatto che il terreno fosse stato concesso in locazione per 
	essere destinato ad un'attività di deposito e trattamento di rifiuti è 
	fattore che avrebbe dovuto indurre una particolare cautela in ordine 
	alla verifica della effettiva titolarità da parte del concessionario delle 
	necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle attività in 
	questione.