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	15-12-2015
	Cassazione penale, discarica abusiva e responsabilità del proprietario 
	dell'area
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45145 dell'11 novembre 2015, 
	ha affermato che "Risponde del reato 
	di discarica abusiva il proprietario dell'area ove i rifiuti sono conferiti 
	da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente sul posto, 
	utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo, 
	configurando tale condotta una diretta partecipazione al reato".
	La Corte, con la sentenza, ha ricordato quanto già 
	ripetutamente affermato dalla stessa in tema di discarica abusiva, 
	che si ha tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i 
	rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in 
	deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, 
	in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio 
	occupato. 
	Quindi, la discarica abusiva dovrebbe presentare, 
	orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, 
	la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata 
	la condotta vietata:
	
		- accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di 
		rifiuti in un'area determinata;
 
		- eterogeneità dell'ammasso dei materiali;
 
		- definitività del loro abbandono;
 
		- degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto 
		della presenza dei materiali in questione.