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15-12-2015
Cassazione penale, discarica abusiva e responsabilità del proprietario
dell'area
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45145 dell'11 novembre 2015,
ha affermato che "Risponde del reato
di discarica abusiva il proprietario dell'area ove i rifiuti sono conferiti
da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente sul posto,
utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo,
configurando tale condotta una diretta partecipazione al reato".
La Corte, con la sentenza, ha ricordato quanto già
ripetutamente affermato dalla stessa in tema di discarica abusiva,
che si ha tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i
rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in
deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività,
in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio
occupato.
Quindi, la discarica abusiva dovrebbe presentare,
orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche,
la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata
la condotta vietata:
- accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di
rifiuti in un'area determinata;
- eterogeneità dell'ammasso dei materiali;
- definitività del loro abbandono;
- degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto
della presenza dei materiali in questione.