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	08-04-2015
	Cassazione penale, deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti
	La Cassazione, con Sentenza n. 11492 del 19 marzo 2015, 
	si è pronunciata sul deposito temporaneo per categorie 
	omogenee di rifiuti.
		L'articolo 183, lett. bb) d.lgs. 152\06 alla medesima lettera, 
		afferma - al n. 5) - che «per alcune categorie di rifiuto, individuate 
		con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
		e del mare, con il concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, 
		sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo». Questa 
		locuzione, pertanto, evidenzia che le "categorie" - comprese quelle di 
		cui alla lettera bb) - non sono identificabili sic et 
		simpliciter con la "classificazione" di cui all'art. 
		184, d.lgs. n.152 del 2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non 
		pericolosi), come richiederebbe il ricorrente, ma ne costituiscono 
		specificazione, precisa individuazione tecnica 
		(connotata da apposito codice CER), sì che anche l'"omogeneità" delle 
		stesse deve essere verificata nei medesimi termini.
	Nel caso di specie, l'enorme quantitativo di rifiuti speciali non 
	pericolosi rinvenuti era composto dalle materie più disparate 
	(rocce, terre, scorie di cemento, miscele bituminose, pancali, materiali 
	plastici, pneumatici, ecc...), ammassate alla rinfusa e senza alcuna 
	distinzione. Pe questo, i Giudici, in linea con la giurisprudenza 
	della Corte hanno escluso la tesi difensiva del deposito temporaneo, 
	di cui all'art. 183, lett. bb ) D.lgs. n. 152 del 2006, che richiede che lo 
	stesso sia effettuato (tra l'altro) per categorie omogenee, nel caso di 
	specie non ravvisabili.