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	27-04-2015
	Cassazione penale, contenuto autorizzazione scarichi e disposizioni di 
	legge
		La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 12969 del 26 
		marzo 2015, si è pronunciata sul contenuto 
		dell'autorizzazione allo scarico che non può ritenersi esaustivo, 
		né, tanto meno, può superare o ignorare il dato normativo 
		specifico, quale è quello che impone il divieto dì scarico sul suolo del 
		cadmio.
		È poi onere specifico di colui che richiede 
		l'autorizzazione allo scarico di indicarne le caratteristiche 
		quantitative e qualitative e fornire ulteriori informazioni, 
		individuate dall'art. 125 d.lgs. 152\06, che presuppongono una piena e 
		completa conoscenza del ciclo produttivo e degli scarichi che ne 
		derivano, così da escludere che il titolo abilitativo venga conseguito a 
		seguito di una mera istanza del titolare dello scarico e non, come 
		invece avviene, all'esito di un più complesso procedimento 
		amministrativo. 
		Nel caso di specie, il ricorrente aveva sostenuto che, avendo 
		l'amministrazione provinciale debitamente autorizzato lo scarico con la 
		sola prescrizione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 4 
		dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152\06, egli aveva 
		fatto affidamento sul contenuto dell'atto, proveniente da 
		soggetto qualificato, cadendo in un incolpevole errore che escluderebbe 
		la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
		Diversamente, secondo la Corte, i giudici dell'appello hanno 
		correttamente ritenuto del tutto ininfluente, ai fini 
		dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, il mero 
		richiamo, nell'atto autorizzatorio, al generale rispetto dei limiti 
		indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 
		152\06. 
		Sull'imputato grava comunque l'onere specifico di 
		informazione, quindi è da escludere in radice la possibilità di 
		un errore incolpevole, conformemente a quanto già precisato dalla Corte 
		di Cassazione che l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale 
		non si configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico 
		settore, rispetto alla quale ha il dovere di informarsi 
		con diligenza sulla normativa esistente.
		Nel caso in esame, oltre all'onere di informazione, la specificità 
		della lavorazione effettuata e i requisiti della domanda di 
		autorizzazione allo scarico presupponevano particolari 
		competenze ed adeguata conoscenza dell'attività svolta e delle 
		disposizioni che la disciplinano, cosicché l'ignoranza sui valori limite 
		degli scarichi effettuati non può ritenersi in alcun modo 
		giustificata.