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27-04-2015
Cassazione penale, contenuto autorizzazione scarichi e disposizioni di
legge
La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 12969 del 26
marzo 2015, si è pronunciata sul contenuto
dell'autorizzazione allo scarico che non può ritenersi esaustivo,
né, tanto meno, può superare o ignorare il dato normativo
specifico, quale è quello che impone il divieto dì scarico sul suolo del
cadmio.
È poi onere specifico di colui che richiede
l'autorizzazione allo scarico di indicarne le caratteristiche
quantitative e qualitative e fornire ulteriori informazioni,
individuate dall'art. 125 d.lgs. 152\06, che presuppongono una piena e
completa conoscenza del ciclo produttivo e degli scarichi che ne
derivano, così da escludere che il titolo abilitativo venga conseguito a
seguito di una mera istanza del titolare dello scarico e non, come
invece avviene, all'esito di un più complesso procedimento
amministrativo.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva sostenuto che, avendo
l'amministrazione provinciale debitamente autorizzato lo scarico con la
sola prescrizione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 4
dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152\06, egli aveva
fatto affidamento sul contenuto dell'atto, proveniente da
soggetto qualificato, cadendo in un incolpevole errore che escluderebbe
la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Diversamente, secondo la Corte, i giudici dell'appello hanno
correttamente ritenuto del tutto ininfluente, ai fini
dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, il mero
richiamo, nell'atto autorizzatorio, al generale rispetto dei limiti
indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs.
152\06.
Sull'imputato grava comunque l'onere specifico di
informazione, quindi è da escludere in radice la possibilità di
un errore incolpevole, conformemente a quanto già precisato dalla Corte
di Cassazione che l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale
non si configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico
settore, rispetto alla quale ha il dovere di informarsi
con diligenza sulla normativa esistente.
Nel caso in esame, oltre all'onere di informazione, la specificità
della lavorazione effettuata e i requisiti della domanda di
autorizzazione allo scarico presupponevano particolari
competenze ed adeguata conoscenza dell'attività svolta e delle
disposizioni che la disciplinano, cosicché l'ignoranza sui valori limite
degli scarichi effettuati non può ritenersi in alcun modo
giustificata.