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	20-01-2015
	Cassazione Penale, bruciamento di scarti vegetali
		La Cassazione, con la Sentenza del 7 gennaio 2015, n. 76, 
		si è pronunciata sulla bruciatura a terra di piccole quantità di 
		scarti vegetali nel luogo di produzione, che, in virtù delle 
		novità ex D.L. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014, 
		non costituisce illecito penale, ma semmai illecito 
		amministrativo se effettuata nei periodi di rischio per gli incendi 
		boschivi indicati dalle Regioni.
		Difatti, ai sensi del comma 6-bis, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli 
		cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro 
		dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), 
		effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche 
		agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze 
		concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. La 
		stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo 
		rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la 
		combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e 
		che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno 
		la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del 
		materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l'incolumità e 
		la salute umana". 
		Nondimeno lo stesso decreto-legge ha aggiunto all'art. 256-bis, comma 
		6, un secondo periodo, a norma del quale, fermo restando quanto previsto 
		dall'art. 182, comma 6-bis, le sanzioni penali per la 
		combustione illecita di rifiuti non si applicano all'abbruciamento 
		di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde 
		pubblico o privato.
		Secondo la Corte, quindi, può dunque desumersi in via interpretativa 
		che gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei rifiuti 
		e che ad essi non sono di conseguenza applicabili né l'art. 
		256-bis, che contiene, del resto, un'espressa esclusione in tal 
		senso, né l'art. 256, che si riferisce ai soli 
		materiali riconducibili alla categoria dei rifiuti.