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	16-02-2015
	Cassazione penale, Attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma 
	ambulante
	La Cassazione, con la sentenza n. 2864 del 22 gennaio 2015, si è 
	pronunciata in merito all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in 
	forma ambulante e iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex 
	art. 212 d.lgs. 152/2006.
		La Corte, annullando la sentenza di merito di assoluzione fondata 
		sull'assenza di «professionalità» rilevante ai sensi del d.lgs. 152/2006 
		nella condotta oggetto di contestazione, richiama il contenuto di una 
		precedente decisione confermando i seguenti 
		principi di diritto:
		
			- «la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è 
			riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo 
			abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi 
			degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo 
			decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale 
			all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il 
			suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia 
			caratterizzata da assoluta occasionalità»
 
		
		
			- «la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per 
			l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, 
			effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice 
			condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo 
			per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi 
			del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di 
			rifiuti che formano oggetto del suo commercio».