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	22-07-2015
	Cassazione penale, attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
	esercitata in modo ambulante
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28758 del 7 luglio 
	2015, si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 266 c. 5 del 
	D.lgs. 152/2006, che deroga dagli oneri previsti dalla 
	disciplina sui rifiuti l’attività di raccolta e trasporto dei 
	rifiuti esercitata in modo ambulante.
	La Corte ha osservato, in merito all'articolo citato, che l'attività di 
	raccolta e di trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante non 
	prevede l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali con 
	conseguente esclusione del reato di illecito trasporto, a condizione, però, 
	che tale attività sia munita di un titolo abilitativo 
	disciplinato dalle leggi statali in quanto la normativa sui rifiuti non 
	prevede specifici istituti di abilitazioni all'attività di raccolta e 
	trasporto in forma itinerante.
	Secondo la Corte, poiché la disciplina generale sui rifiuti non 
	contempla, se non nella disposizione in esame, l'attività di raccolta e 
	trasporto di rifiuti in forma ambulante e considerato che la deroga opera 
	limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del commercio dei soggetti 
	autorizzati (evidentemente allo svolgimento di tale ultima attività, poiché, 
	altrimenti, se ci si riferisse ai rifiuti, i titoli abilitanti sarebbero 
	quelli oggetto di deroga), è alla disciplina sul commercio 
	attualmente in vigore che deve farsi riferimento.
	Dunque tale attività richiede comunque un titolo abilitativo, 
	individuato nella autorizzazione ai sensi del d.lgs 31.3.1998 n. 114 per 
	l'esercizio di attività commerciali, ed è inoltre richiesto che il soggetto 
	che la esercita, oltre alla acquisizione del titolo per l'esercizio 
	dell'attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che 
	formano oggetto del suo commercio.
	Quindi ai fini della responsabilità penale occorre accertare un 
	duplice presupposto: il rilascio di titolo abilitativo, 
	che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio di 
	attività di commercio e che l'attività sia circoscritta comunque ai 
	soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. 
	Ove non si verifichi tale duplice presupposto, non può 
	trovare applicazione la disciplina derogatoria e pertanto l'esonero 
	dall'osservanza della regola generale dell'iscrizione nell'albo, con la 
	conseguenza, che in difetto di ciò, non può pervenirsi ad una sentenza di 
	proscioglimento in quanto sussistono i presupposti del reato.