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	16-09-2015
	Cassazione Penale, attività di demolizione
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33028 del 28 luglio 
	2015, ha affermato che "L'attività di demolizione di 
	un edificio non può essere definita un «processo di produzione» quale quello 
	indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152\06, con la 
	conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e 
	non come sottoprodotti". 
	Come ricorda la Corte, l'articolo 184-bis stabilisce che è 
	sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, 
	lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti
	condizioni:
		
			- la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di 
			produzione, di cui costituiscono parte Integrante, e il cui scopo 
			primario non è la loro produzione;
 
			- deve essere certo che la sostanza o l'oggetto saranno 
			utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di 
			produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 
			- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza 
			alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica 
			industriale;
 
			- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia fa sostanza o l'oggetto 
			soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti 
			riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente 
			e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la 
			salute umana.
 
		
		 La demolizione di un edificio, considerata la natura dei 
		materiali, appare evidente che difetterebbe, in ogni 
		caso, della prima delle condizioni richieste, quella concernente 
		l'origine del sottoprodotto, non potendosi ritenere che i materiali 
		utilizzati provengano da un «processo di produzione».