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16-02-2015
Cassazione penale, Attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma
ambulante
La Cassazione, con la sentenza n. 2864 del 22 gennaio 2015, si è
pronunciata in merito all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in
forma ambulante e iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex
art. 212 d.lgs. 152/2006.
La Corte, annullando la sentenza di merito di assoluzione fondata
sull'assenza di «professionalità» rilevante ai sensi del d.lgs. 152/2006
nella condotta oggetto di contestazione, richiama il contenuto di una
precedente decisione confermando i seguenti
principi di diritto:
- «la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è
riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo
abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi
degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo
decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale
all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il
suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia
caratterizzata da assoluta occasionalità»
- «la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per
l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi,
effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice
condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo
per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di
rifiuti che formano oggetto del suo commercio».