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22-07-2015
Cassazione penale, attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
esercitata in modo ambulante
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28758 del 7 luglio
2015, si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 266 c. 5 del
D.lgs. 152/2006, che deroga dagli oneri previsti dalla
disciplina sui rifiuti l’attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti esercitata in modo ambulante.
La Corte ha osservato, in merito all'articolo citato, che l'attività di
raccolta e di trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante non
prevede l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali con
conseguente esclusione del reato di illecito trasporto, a condizione, però,
che tale attività sia munita di un titolo abilitativo
disciplinato dalle leggi statali in quanto la normativa sui rifiuti non
prevede specifici istituti di abilitazioni all'attività di raccolta e
trasporto in forma itinerante.
Secondo la Corte, poiché la disciplina generale sui rifiuti non
contempla, se non nella disposizione in esame, l'attività di raccolta e
trasporto di rifiuti in forma ambulante e considerato che la deroga opera
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del commercio dei soggetti
autorizzati (evidentemente allo svolgimento di tale ultima attività, poiché,
altrimenti, se ci si riferisse ai rifiuti, i titoli abilitanti sarebbero
quelli oggetto di deroga), è alla disciplina sul commercio
attualmente in vigore che deve farsi riferimento.
Dunque tale attività richiede comunque un titolo abilitativo,
individuato nella autorizzazione ai sensi del d.lgs 31.3.1998 n. 114 per
l'esercizio di attività commerciali, ed è inoltre richiesto che il soggetto
che la esercita, oltre alla acquisizione del titolo per l'esercizio
dell'attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che
formano oggetto del suo commercio.
Quindi ai fini della responsabilità penale occorre accertare un
duplice presupposto: il rilascio di titolo abilitativo,
che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio di
attività di commercio e che l'attività sia circoscritta comunque ai
soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato.
Ove non si verifichi tale duplice presupposto, non può
trovare applicazione la disciplina derogatoria e pertanto l'esonero
dall'osservanza della regola generale dell'iscrizione nell'albo, con la
conseguenza, che in difetto di ciò, non può pervenirsi ad una sentenza di
proscioglimento in quanto sussistono i presupposti del reato.