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	02-04-2015
	Cassazione penale, Appaltatore produttore di rifiuti
		La Corte di Cassazione, con Sentenza 16 marzo 2015, n. 11029, 
		si è pronunciata sulla responsabilità dell'appaltatore con riferimento 
		alla produzione di rifiuti.
		La Corte, in particolare, ha affermato che 
		"l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che 
		lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio 
		con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio 
		è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i 
		relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, 
		casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la 
		condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto 
		sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale 
		ultimo soggetto".
		Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il deposito 
		di rifiuti privo di autorizzazione fosse da imputare all’appaltatore 
		produttore di rifiuti, in quanto risulta evidente che era suo 
		onere, quale soggetto professionalmente inserito in una 
		specifica attività imprenditoriale, prendere cognizione delle 
		autorizzazioni necessarie per l'espletamento della propria 
		attività.
		La Corte, invero, ha più volte analizzato il ruolo 
		dell'appaltatore con riferimento alle attività di 
		gestione dei rifiuti, seppure, nella maggior parte dei casi, al 
		fine di distinguerne gli obblighi e le responsabilità rispetto alle 
		diverse figure del committente e del subappaltatore, osservando che 
		"nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, quale la 
		disciplina generale sui rifiuti, ne' da contratto, individua tali 
		soggetti come gravati da un obbligo di garanzia in relazione 
		all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che 
		l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti, con la 
		conseguenza che, tranne nel caso di un diretto concorso nella 
		commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi 
		dell'articolo 40, comma 2 cod. pen. per mancato intervento al fine di 
		impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della 
		ditta appaltatrice".