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02-04-2015
Cassazione penale, Appaltatore produttore di rifiuti
La Corte di Cassazione, con Sentenza 16 marzo 2015, n. 11029,
si è pronunciata sulla responsabilità dell'appaltatore con riferimento
alla produzione di rifiuti.
La Corte, in particolare, ha affermato che
"l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che
lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio
è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i
relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina,
casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la
condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto
sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale
ultimo soggetto".
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il deposito
di rifiuti privo di autorizzazione fosse da imputare all’appaltatore
produttore di rifiuti, in quanto risulta evidente che era suo
onere, quale soggetto professionalmente inserito in una
specifica attività imprenditoriale, prendere cognizione delle
autorizzazioni necessarie per l'espletamento della propria
attività.
La Corte, invero, ha più volte analizzato il ruolo
dell'appaltatore con riferimento alle attività di
gestione dei rifiuti, seppure, nella maggior parte dei casi, al
fine di distinguerne gli obblighi e le responsabilità rispetto alle
diverse figure del committente e del subappaltatore, osservando che
"nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, quale la
disciplina generale sui rifiuti, ne' da contratto, individua tali
soggetti come gravati da un obbligo di garanzia in relazione
all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che
l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti, con la
conseguenza che, tranne nel caso di un diretto concorso nella
commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi
dell'articolo 40, comma 2 cod. pen. per mancato intervento al fine di
impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della
ditta appaltatrice".