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	11-02-2015
	Cassazione penale, acque meteoriche di dilavamento
	La Cassazione, con la sentenza n. 2832 del 22 gennaio 2015, 
	ha riaffermato il principio di diritto secondo cui le
	acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque 
	piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le 
	superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. 
	Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi 
	solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni 
	atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con 
	altre sostanze o materiali inquinanti.
	Nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle 
	"acque meteoriche di dilavamento" nella Sezione 2, Parte 3, che è dedicata 
	alla "Tutela delle acque dall'inquinamento", ma non si fornisce una 
	specifica definizione delle stesse che indirettamente, e in 
	negativo, viene data nell'art. 74. In tale disposizione, dedicata alle 
	definizioni, "le acque meteoriche di dilavamento" non sono definite in modo 
	diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di un'altra 
	tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di 
	delimitarne in negativo il significato.
	La nuova formulazione dell'art. 74 lett. h) del D.Lvo. 
	n. 152/2006 (risultante dalla modifica operata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, 
	n. 4) ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque ed 
	ha eliminato l'inciso "intendendosi per tali (cioè acque meteoriche di 
	dilavamento, ndr) anche quelle venute in contatto con sostanze... non 
	connesse con le attività esercitate nello stabilimento".
	Secondo il Collegio, l'eliminazione dell'inciso, frutto 
	di una precisa scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l'intenzione 
	di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate 
	con quelle meteoriche di dilavamento: l'eliminazione dell'inciso, insomma, 
	non ha affatto ampliato il concetto di "acque meteoriche di dilavamento", 
	ma, al contrario, lo ha ristretto in un'ottica di maggior rigore, 
	nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta 
	categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche.
	Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in 
	contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono 
	essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, 
	per espressa volontà di legge.
	Nel caso di specie, la Corte ha confermato 
	la sentenza di merito che aveva condannato il legale rappresentante per 
	avere effettuato scarichi di reflui industriali nel distributore carburanti 
	senza la prescritta autorizzazione, con dispersione nel suolo delle acque 
	contaminate degli idrocarburi, tali dovendosi qualificare le acque 
	meteoriche contaminate.