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11-02-2015
Cassazione penale, acque meteoriche di dilavamento
La Cassazione, con la sentenza n. 2832 del 22 gennaio 2015,
ha riaffermato il principio di diritto secondo cui le
acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque
piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le
superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori.
Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi
solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni
atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con
altre sostanze o materiali inquinanti.
Nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle
"acque meteoriche di dilavamento" nella Sezione 2, Parte 3, che è dedicata
alla "Tutela delle acque dall'inquinamento", ma non si fornisce una
specifica definizione delle stesse che indirettamente, e in
negativo, viene data nell'art. 74. In tale disposizione, dedicata alle
definizioni, "le acque meteoriche di dilavamento" non sono definite in modo
diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di un'altra
tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di
delimitarne in negativo il significato.
La nuova formulazione dell'art. 74 lett. h) del D.Lvo.
n. 152/2006 (risultante dalla modifica operata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008,
n. 4) ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque ed
ha eliminato l'inciso "intendendosi per tali (cioè acque meteoriche di
dilavamento, ndr) anche quelle venute in contatto con sostanze... non
connesse con le attività esercitate nello stabilimento".
Secondo il Collegio, l'eliminazione dell'inciso, frutto
di una precisa scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l'intenzione
di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate
con quelle meteoriche di dilavamento: l'eliminazione dell'inciso, insomma,
non ha affatto ampliato il concetto di "acque meteoriche di dilavamento",
ma, al contrario, lo ha ristretto in un'ottica di maggior rigore,
nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta
categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche.
Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in
contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono
essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento,
per espressa volontà di legge.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato
la sentenza di merito che aveva condannato il legale rappresentante per
avere effettuato scarichi di reflui industriali nel distributore carburanti
senza la prescritta autorizzazione, con dispersione nel suolo delle acque
contaminate degli idrocarburi, tali dovendosi qualificare le acque
meteoriche contaminate.