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	13-01-2014
	Corte di Giustizia Europea,  accesso del 
	pubblico all’informazione in materia ambientale
	La Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), con la
	
	sentenza del 19/12/2013 n. C-279/12 è intervenuta sulla nozione di 
	"autorità pubblica", ai sensi della direttiva 2003/4, in materia di 
	accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale.
	La Corte è stata chiamata a giudicare sull’interpretazione 
	dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del 
	pubblico all’informazione ambientale, in virtù di una controversia 
	insorta nel Regno Unito riguardante il rigetto da parte di società di 
	gestione dei servizi idrici sulle domande di accesso a talune informazioni 
	relative alla gestione delle reti fognarie e alla fornitura di acqua.
	In forza dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4, 
	disposizione sostanzialmente identica all'articolo 2, paragrafo 2, lettera 
	b), della Convenzione di Aarhus, la nozione di "autorità pubblica" 
	ricomprende "ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica 
	amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, 
	attività o servizi specifici connessi all'ambiente".
	Tale categoria contempla autorità amministrative definite in senso 
	funzionale, vale a dire gli enti, siano essi persone giuridiche di diritto 
	pubblico o di diritto privato, che in forza della normativa loro applicabile 
	hanno il compito di prestare servizi d'interesse pubblico, in particolare 
	nel settore ambientale, e che a tal fine sono investiti di poteri speciali 
	che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra 
	soggetti di diritto privato.
	In conclusione, la Corte ha quindi dichiarato:
	
		- Per essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi 
		della legislazione nazionale, «funzioni di pubblica amministrazione»  
		si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto 
		nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli 
		derivanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto 
		privato.
 
		- Le società in questione, che forniscono servizi pubblici connessi 
		con l’ambiente, si trovano sotto il controllo di un organismo o di una 
		persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della direttiva 
		2003/4, cosicché dovrebbero essere qualificate come «autorità pubbliche» 
		ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva, se 
		tali imprese non determinano in maniera realmente autonoma le modalità 
		con le quali forniscono detti servizi, poiché un’autorità pubblica 
		rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 2, lettera 
		a) o b), della richiamata direttiva è in grado di influenzare in maniera 
		decisiva l’azione di dette imprese nel settore ambientale.
 
		- L’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 dev’essere 
		interpretato nel senso che una persona che rientra in tale disposizione 
		costituisce un’autorità pubblica per quanto concerne tutte le 
		informazioni ambientali da essa detenute. Le società commerciali in 
		questione, che possono costituire un’autorità pubblica ai sensi 
		dell’articolo 2, punto 2, lettera c), di detta direttiva soltanto nei 
		limiti in cui, quando forniscono servizi pubblici nel settore 
		ambientale, esse si trovino sotto il controllo di un organismo o di una 
		persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della medesima 
		direttiva, non sono tenute a fornire informazioni ambientali se è 
		pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi.