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News / Giurisprudenza / Corte di Giustizia UE

13-01-2014

Corte di Giustizia Europea,  accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale

La Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), con la sentenza del 19/12/2013 n. C-279/12 è intervenuta sulla nozione di "autorità pubblica", ai sensi della direttiva 2003/4, in materia di accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale.

La Corte è stata chiamata a giudicare sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, in virtù di una controversia insorta nel Regno Unito riguardante il rigetto da parte di società di gestione dei servizi idrici sulle domande di accesso a talune informazioni relative alla gestione delle reti fognarie e alla fornitura di acqua.

In forza dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4, disposizione sostanzialmente identica all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Aarhus, la nozione di "autorità pubblica" ricomprende "ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente".

Tale categoria contempla autorità amministrative definite in senso funzionale, vale a dire gli enti, siano essi persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato, che in forza della normativa loro applicabile hanno il compito di prestare servizi d'interesse pubblico, in particolare nel settore ambientale, e che a tal fine sono investiti di poteri speciali che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato.

In conclusione, la Corte ha quindi dichiarato:

  • Per essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi della legislazione nazionale, «funzioni di pubblica amministrazione»  si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli derivanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato.
  • Le società in questione, che forniscono servizi pubblici connessi con l’ambiente, si trovano sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della direttiva 2003/4, cosicché dovrebbero essere qualificate come «autorità pubbliche» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva, se tali imprese non determinano in maniera realmente autonoma le modalità con le quali forniscono detti servizi, poiché un’autorità pubblica rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della richiamata direttiva è in grado di influenzare in maniera decisiva l’azione di dette imprese nel settore ambientale.
  • L’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che una persona che rientra in tale disposizione costituisce un’autorità pubblica per quanto concerne tutte le informazioni ambientali da essa detenute. Le società commerciali in questione, che possono costituire un’autorità pubblica ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), di detta direttiva soltanto nei limiti in cui, quando forniscono servizi pubblici nel settore ambientale, esse si trovino sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della medesima direttiva, non sono tenute a fornire informazioni ambientali se è pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi.

 


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