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13-01-2014
Corte di Giustizia Europea, accesso del
pubblico all’informazione in materia ambientale
La Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), con la
sentenza del 19/12/2013 n. C-279/12 è intervenuta sulla nozione di
"autorità pubblica", ai sensi della direttiva 2003/4, in materia di
accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale.
La Corte è stata chiamata a giudicare sull’interpretazione
dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale, in virtù di una controversia
insorta nel Regno Unito riguardante il rigetto da parte di società di
gestione dei servizi idrici sulle domande di accesso a talune informazioni
relative alla gestione delle reti fognarie e alla fornitura di acqua.
In forza dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4,
disposizione sostanzialmente identica all'articolo 2, paragrafo 2, lettera
b), della Convenzione di Aarhus, la nozione di "autorità pubblica"
ricomprende "ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica
amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi,
attività o servizi specifici connessi all'ambiente".
Tale categoria contempla autorità amministrative definite in senso
funzionale, vale a dire gli enti, siano essi persone giuridiche di diritto
pubblico o di diritto privato, che in forza della normativa loro applicabile
hanno il compito di prestare servizi d'interesse pubblico, in particolare
nel settore ambientale, e che a tal fine sono investiti di poteri speciali
che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra
soggetti di diritto privato.
In conclusione, la Corte ha quindi dichiarato:
- Per essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi
della legislazione nazionale, «funzioni di pubblica amministrazione»
si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto
nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli
derivanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto
privato.
- Le società in questione, che forniscono servizi pubblici connessi
con l’ambiente, si trovano sotto il controllo di un organismo o di una
persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della direttiva
2003/4, cosicché dovrebbero essere qualificate come «autorità pubbliche»
ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva, se
tali imprese non determinano in maniera realmente autonoma le modalità
con le quali forniscono detti servizi, poiché un’autorità pubblica
rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 2, lettera
a) o b), della richiamata direttiva è in grado di influenzare in maniera
decisiva l’azione di dette imprese nel settore ambientale.
- L’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 dev’essere
interpretato nel senso che una persona che rientra in tale disposizione
costituisce un’autorità pubblica per quanto concerne tutte le
informazioni ambientali da essa detenute. Le società commerciali in
questione, che possono costituire un’autorità pubblica ai sensi
dell’articolo 2, punto 2, lettera c), di detta direttiva soltanto nei
limiti in cui, quando forniscono servizi pubblici nel settore
ambientale, esse si trovino sotto il controllo di un organismo o di una
persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della medesima
direttiva, non sono tenute a fornire informazioni ambientali se è
pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi.