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03-04-2014
Corte Costituzionale, Garanzie finanziarie impianti di smaltimento e
recupero rifiuti
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 26 marzo 2014, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni
della Regione Puglia che determinavano l'ammontare delle garanzie
finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti.
La Corte ha infatti già precisato che la disciplina dei
rifiuti è riconducibile all’ambito materiale richiamato, anche se
interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi
riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme
sull’intero territorio nazionale (sentenza n. 225 del 2009; nonché
sentenze n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008), ferma restando la competenza
delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli
propriamente ambientali (tra le tante, sentenze n. 285 del 2013, n. 54 del
2012 e n. 244 del 2011).
È stato inoltre ribadito che detta disciplina, «rientrante in
una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una
struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle
attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009). Ciò avendo riguardo alle
diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti stessi e agli
ambiti materiali ad esse connessi, atteso che la disciplina statale
«costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di
tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come
un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in
altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello
di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenza
n. 314 del 2009; analogamente, sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
Con la sentenza n. 247 del 2009, la Corte si è già pronunciata su
analoghe garanzie finanziarie disciplinate da altre disposizioni del d.lgs.
n. 152 del 2006, dichiarando non fondate questioni di legittimità
costituzionale promosse da alcune Regioni in relazione all’art.
242, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede un
limite massimo per la determinazione delle garanzie finanziarie che devono
essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione e il
completamento degli interventi di bonifica, riconducendo detta disciplina
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela
dell’ambiente» (sentenza n. 247 del 2009, punto 9.6. del Considerato in
diritto).
La pronuncia richiamata ben si attaglia al caso in esame. Alla
stessa stregua della disposizione oggetto di quel giudizio, anche nel caso
di specie la norma evocata a parametro dal rimettente (art. 195, comma 2,
lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006), disciplinando le garanzie
finanziarie da prestarsi in favore della Regione per la gestione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, interviene in ambito
materiale funzionalmente connesso – alla stessa stregua di quello del
precedente menzionato – a garantire livelli adeguati e non riducibili di
tutela ambientale su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 247 del
2009; nonché, tra le tante, sentenza n. 61 del 2009). Ne consegue che la
norma regionale censurata, attribuendo alla potestà
regolamentare regionale detta disciplina, viola l’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. e l’art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n.
152 del 2006, non potendosi riconoscere – contrariamente a quanto
dedotto dalla Regione Puglia – alcuna potestà legislativa regionale in
subiecta materia.
Né può affermarsi – come asserisce la difesa regionale – che il
carattere transitorio della disciplina regolamentare
dettata dalla Regione possa giustificare l’intervento del legislatore
regionale, attributivo della suddetta potestà regolamentare, in ragione
dell’inadempienza dello Stato circa l’individuazione dei criteri generali ai
fini della determinazione delle garanzie finanziarie, a cui lo Stato avrebbe
dovuto invece provvedere ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera g), del
d.lgs. n. 152 del 2006.
La Regione infatti, in assenza dei criteri che
soltanto lo Stato può determinare, è comunque priva – anche
in via transitoria – di titoli di competenza legislativa e
regolamentare. Al riguardo, con la sentenza n. 373 del 2010, questa
Corte ha affermato che «La competenza in tema di tutela
dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti,
appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse
iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la
materia (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in
assenza della relativa disciplina statale».
In conclusione, la Corte pur affermando l’opportunità che lo
Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la
determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più
volte richiamato art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006,
ha dichiarato:
l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della
legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative
all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2007).