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	03-04-2014
	Corte Costituzionale, Garanzie finanziarie impianti di smaltimento e 
	recupero rifiuti
	La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 26 marzo 2014, ha 
	dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni 
	della Regione Puglia che determinavano l'ammontare delle garanzie 
	finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di 
	recupero dei rifiuti.
	La Corte ha infatti già precisato che la disciplina dei 
	rifiuti è riconducibile all’ambito materiale richiamato, anche se 
	interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi
	riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme 
	sull’intero territorio nazionale (sentenza n. 225 del 2009; nonché 
	sentenze n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008), ferma restando la competenza 
	delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli 
	propriamente ambientali (tra le tante, sentenze n. 285 del 2013, n. 54 del 
	2012 e n. 244 del 2011). 
	È stato inoltre ribadito che detta disciplina, «rientrante in 
	una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una 
	struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle 
	attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009). Ciò avendo riguardo alle 
	diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti stessi e agli 
	ambiti materiali ad esse connessi, atteso che la disciplina statale 
	«costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di 
	tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come 
	un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in 
	altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello 
	di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenza 
	n. 314 del 2009; analogamente, sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
	
	Con la sentenza n. 247 del 2009, la Corte si è già pronunciata su 
	analoghe garanzie finanziarie disciplinate da altre disposizioni del d.lgs. 
	n. 152 del 2006, dichiarando non fondate questioni di legittimità 
	costituzionale promosse da alcune Regioni in relazione all’art. 
	242, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede un 
	limite massimo per la determinazione delle garanzie finanziarie che devono 
	essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione e il 
	completamento degli interventi di bonifica, riconducendo detta disciplina 
	alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela 
	dell’ambiente» (sentenza n. 247 del 2009, punto 9.6. del Considerato in 
	diritto). 
	La pronuncia richiamata ben si attaglia al caso in esame. Alla 
	stessa stregua della disposizione oggetto di quel giudizio, anche nel caso 
	di specie la norma evocata a parametro dal rimettente (art. 195, comma 2, 
	lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006), disciplinando le garanzie 
	finanziarie da prestarsi in favore della Regione per la gestione degli 
	impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, interviene in ambito 
	materiale funzionalmente connesso – alla stessa stregua di quello del 
	precedente menzionato – a garantire livelli adeguati e non riducibili di 
	tutela ambientale su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 247 del 
	2009; nonché, tra le tante, sentenza n. 61 del 2009). Ne consegue che la
	norma regionale censurata, attribuendo alla potestà 
	regolamentare regionale detta disciplina, viola l’art. 117, secondo 
	comma, lettera s), Cost. e l’art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 
	152 del 2006, non potendosi riconoscere – contrariamente a quanto 
	dedotto dalla Regione Puglia – alcuna potestà legislativa regionale in 
	subiecta materia. 
	Né può affermarsi – come asserisce la difesa regionale – che il
	carattere transitorio della disciplina regolamentare 
	dettata dalla Regione possa giustificare l’intervento del legislatore 
	regionale, attributivo della suddetta potestà regolamentare, in ragione 
	dell’inadempienza dello Stato circa l’individuazione dei criteri generali ai 
	fini della determinazione delle garanzie finanziarie, a cui lo Stato avrebbe 
	dovuto invece provvedere ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera g), del 
	d.lgs. n. 152 del 2006. 
	La Regione infatti, in assenza dei criteri che 
	soltanto lo Stato può determinare, è comunque priva – anche 
	in via transitoria – di titoli di competenza legislativa e 
	regolamentare. Al riguardo, con la sentenza n. 373 del 2010, questa 
	Corte ha affermato che «La competenza in tema di tutela 
	dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, 
	appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse 
	iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la 
	materia (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in 
	assenza della relativa disciplina statale». 
	In conclusione, la Corte pur affermando l’opportunità che lo 
	Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la 
	determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli 
	impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più 
	volte richiamato art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006,  
	ha dichiarato:
	 l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della 
	legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative 
	all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
	2007).