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News / Giurisprudenza / Rifiuti

03-04-2014

Corte Costituzionale, Garanzie finanziarie impianti di smaltimento e recupero rifiuti

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 26 marzo 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Puglia che determinavano l'ammontare delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La Corte ha infatti già precisato che la disciplina dei rifiuti è riconducibile all’ambito materiale richiamato, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenza n. 225 del 2009; nonché sentenze n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008), ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le tante, sentenze n. 285 del 2013, n. 54 del 2012 e n. 244 del 2011).

È stato inoltre ribadito che detta disciplina, «rientrante in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009). Ciò avendo riguardo alle diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti stessi e agli ambiti materiali ad esse connessi, atteso che la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenza n. 314 del 2009; analogamente, sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

Con la sentenza n. 247 del 2009, la Corte si è già pronunciata su analoghe garanzie finanziarie disciplinate da altre disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, dichiarando non fondate questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune Regioni in relazione all’art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede un limite massimo per la determinazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica, riconducendo detta disciplina alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente» (sentenza n. 247 del 2009, punto 9.6. del Considerato in diritto).

La pronuncia richiamata ben si attaglia al caso in esame. Alla stessa stregua della disposizione oggetto di quel giudizio, anche nel caso di specie la norma evocata a parametro dal rimettente (art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006), disciplinando le garanzie finanziarie da prestarsi in favore della Regione per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, interviene in ambito materiale funzionalmente connesso – alla stessa stregua di quello del precedente menzionato – a garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 247 del 2009; nonché, tra le tante, sentenza n. 61 del 2009). Ne consegue che la norma regionale censurata, attribuendo alla potestà regolamentare regionale detta disciplina, viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e l’art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, non potendosi riconoscere – contrariamente a quanto dedotto dalla Regione Puglia – alcuna potestà legislativa regionale in subiecta materia.

Né può affermarsi – come asserisce la difesa regionale – che il carattere transitorio della disciplina regolamentare dettata dalla Regione possa giustificare l’intervento del legislatore regionale, attributivo della suddetta potestà regolamentare, in ragione dell’inadempienza dello Stato circa l’individuazione dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, a cui lo Stato avrebbe dovuto invece provvedere ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006.

La Regione infatti, in assenza dei criteri che soltanto lo Stato può determinare, è comunque priva – anche in via transitoria – di titoli di competenza legislativa e regolamentare. Al riguardo, con la sentenza n. 373 del 2010, questa Corte ha affermato che «La competenza in tema di tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina statale».

In conclusione, la Corte pur affermando l’opportunità che lo Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più volte richiamato art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006,  ha dichiarato:

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007).


 


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