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	04-04-2014
	Corte Costituzionale - Cessazione della qualifica di rifiuto delle Terre e rocce da scavo
		
		La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2 aprile 2014, ha 
		dichiarato illegittime alcune diposizioni della legge 
		della Provincia Autonoma di Trento - "Autorizzazioni al recupero di 
		rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di 
		piccole dimensioni" - che ritenevano sufficiente, a determinare 
		la cessazione della qualifica di rifiuto, la mera comunicazione eseguita 
		dal titolare dell’autorizzazione prima del trasporto all’esterno del 
		cantiere, in ordine alla compatibilità ambientale ed alla 
		rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale 
		recuperato.
		La disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo 
		provenienti da piccoli cantieri, per tal via introdotta dal legislatore 
		provinciale, violerebbe, infatti, la competenza esclusiva dello 
		Stato in materia di tutela dell’ambiente, ponendosi in 
		contrasto con la normativa statale di riferimento, di cui al decreto del 
		Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non 
		pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi 
		degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), al quale 
		rimanda l’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
		(Norme in materia ambientale). 
		Secondo il predetto decreto ministeriale 5 febbraio 1998, la 
		«cessazione della qualifica di rifiuto» viene viceversa a 
		realizzarsi all’esito dell’attività di recupero, la quale, a 
		sua volta, si determina con l’effettiva operazione di utilizzo dei 
		materiali ottenuti, in conformità di quanto prescritto dal punto 
		7.31-bis dell’Allegato 1, sub allegato 1 del decreto stesso, con la 
		conseguenza che, fino al compimento di tale complessiva 
		operazione, nel sito di destinazione, il materiale trattato dovrebbe 
		considerarsi ancora soggetto alla disciplina dei rifiuti così 
		come contemplata dal d.lgs. n. 152 del 2006. 
		Pertanto, la Corte ha dichiarato la illegittimità 
		costituzionale dell’art. 19 della legge della Provincia 
		autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge 
		provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di 
		disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla 
		tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria 
		provinciale 2013), che ha inserito l’art. 85-ter, rubricato 
		«Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da 
		scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26 
		gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela 
		dell’ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e) 
		del suo comma 2.