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04-04-2014
Corte Costituzionale - Cessazione della qualifica di rifiuto delle Terre e rocce da scavo
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2 aprile 2014, ha
dichiarato illegittime alcune diposizioni della legge
della Provincia Autonoma di Trento - "Autorizzazioni al recupero di
rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di
piccole dimensioni" - che ritenevano sufficiente, a determinare
la cessazione della qualifica di rifiuto, la mera comunicazione eseguita
dal titolare dell’autorizzazione prima del trasporto all’esterno del
cantiere, in ordine alla compatibilità ambientale ed alla
rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale
recuperato.
La disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo
provenienti da piccoli cantieri, per tal via introdotta dal legislatore
provinciale, violerebbe, infatti, la competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela dell’ambiente, ponendosi in
contrasto con la normativa statale di riferimento, di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), al quale
rimanda l’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
Secondo il predetto decreto ministeriale 5 febbraio 1998, la
«cessazione della qualifica di rifiuto» viene viceversa a
realizzarsi all’esito dell’attività di recupero, la quale, a
sua volta, si determina con l’effettiva operazione di utilizzo dei
materiali ottenuti, in conformità di quanto prescritto dal punto
7.31-bis dell’Allegato 1, sub allegato 1 del decreto stesso, con la
conseguenza che, fino al compimento di tale complessiva
operazione, nel sito di destinazione, il materiale trattato dovrebbe
considerarsi ancora soggetto alla disciplina dei rifiuti così
come contemplata dal d.lgs. n. 152 del 2006.
Pertanto, la Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 19 della legge della Provincia
autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di
disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria
provinciale 2013), che ha inserito l’art. 85-ter, rubricato
«Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da
scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26
gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e)
del suo comma 2.