News / Giurisprudenza
	18-06-2014
	Corte Costituzionale, Autorizzazione impianti a biomassa in zona 
	agricola
	La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 dell'11 giugno 2014, ha 
	dichiarato illegittime le disposizioni della legge regionale della 
	Puglia che vietavano la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da 
	biomasse, salvo che provengano, nella misura minima del 40 per cento, da 
	“filiera corta”.
	La normativa nazionale in materia (art. 12, comma 7, 
	del d.lgs. n. 387 del 2003) stabilisce che gli impianti energetici da fonti 
	rinnovabili possono essere ubicati anche in zone agricole, pur dovendosi 
	tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, 
	con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 
	agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, nonché del patrimonio 
	culturale e del paesaggio rurale.
	La norma, ammettendo 
	taluni limiti alla localizzazione in zona agricola, si preoccupa di 
	preservare il «corretto inserimento degli impianti» nel paesaggio (art. 12, 
	comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003), in modo da prevenire il danno che 
	potrebbe venire inferto all’ambiente e all’agricoltura di pregio. Essa, al 
	contrario, non assume a principio fondamentale della materia il 
	perseguimento dell’interesse allo sviluppo della produzione agricola, 
	trattandosi di profilo estraneo all’oggetto principale dell’intervento 
	normativo. 
	Per la Corte, quindi, la norma regionale impugnata persegue un obiettivo 
	che trascende i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, in un 
	ambito materiale ove è già stato ravvisata la prevalenza della materia 
	“energia”. Si tratta, infatti, di conseguire lo scopo, originato dal diritto 
	dell’Unione, di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili, come 
	indicato da ultimo dall’art. 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 
	(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
	dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 
	delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE). 
	Pertanto, la Corte Costituzionale, in virtù dell’art. 117, Cost., ha 
	dichiarato l’illegittimità costituzionale:
		
			- dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 
			ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da 
			fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in 
			materia ambientale), che prevede il divieto sopra esposto; 
 
			- in via consequenziale, dell’art. 2, comma 5, (che regola 
			l’applicazione del divieto recato dal comma 4 ai progetti presentati 
			prima dell’entrata in vigore della legge).