News / Giurisprudenza
18-06-2014
Corte Costituzionale, Autorizzazione impianti a biomassa in zona
agricola
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 dell'11 giugno 2014, ha
dichiarato illegittime le disposizioni della legge regionale della
Puglia che vietavano la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da
biomasse, salvo che provengano, nella misura minima del 40 per cento, da
“filiera corta”.
La normativa nazionale in materia (art. 12, comma 7,
del d.lgs. n. 387 del 2003) stabilisce che gli impianti energetici da fonti
rinnovabili possono essere ubicati anche in zone agricole, pur dovendosi
tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, nonché del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale.
La norma, ammettendo
taluni limiti alla localizzazione in zona agricola, si preoccupa di
preservare il «corretto inserimento degli impianti» nel paesaggio (art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003), in modo da prevenire il danno che
potrebbe venire inferto all’ambiente e all’agricoltura di pregio. Essa, al
contrario, non assume a principio fondamentale della materia il
perseguimento dell’interesse allo sviluppo della produzione agricola,
trattandosi di profilo estraneo all’oggetto principale dell’intervento
normativo.
Per la Corte, quindi, la norma regionale impugnata persegue un obiettivo
che trascende i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, in un
ambito materiale ove è già stato ravvisata la prevalenza della materia
“energia”. Si tratta, infatti, di conseguire lo scopo, originato dal diritto
dell’Unione, di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili, come
indicato da ultimo dall’art. 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE).
Pertanto, la Corte Costituzionale, in virtù dell’art. 117, Cost., ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21
ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da
fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in
materia ambientale), che prevede il divieto sopra esposto;
- in via consequenziale, dell’art. 2, comma 5, (che regola
l’applicazione del divieto recato dal comma 4 ai progetti presentati
prima dell’entrata in vigore della legge).