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News / Giurisprudenza / Acque

23-07-2014

Corte Costituzionale, Autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura

La Corte, con la sentenza n. 209 del 18 luglio 2014, ha dichiarato tra l’altro l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che «L’autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca».

La disposizione censurata, infatti, stabilisce un termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura e prevede altresì che, scaduto detto termine, l’autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca.

In precedenza, la Corte ha già precisato che la disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla materia dell’ambiente, di competenza esclusiva statale (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 44 del 2011). Di conseguenza, alle Regioni non è consentito intervenire in tale ambito, specie se l’effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2009). Inoltre, è già stato precisato che la previsione del silenzio-assenso dell’amministrazione alla scadenza di un termine più breve, rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela in materia ambientale (ex plurimis, sentenza n. 315 del 2009), con conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali.

Pertanto, l’art. 1, comma 250, della legge reg. Campania n. 4 del 2011 è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto determina livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, segnatamente dall’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 – che fissa, invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione dell’autorizzazione – e dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale.


 


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