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	23-07-2014
	Corte Costituzionale, Autorizzazione allo scarico di acque reflue in 
	fognatura
	La Corte, con la sentenza n. 209 del 18 luglio 2014, ha 
	dichiarato tra l’altro l’illegittimità costituzionale 
	dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 
	4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 
	2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella 
	parte in cui prevede che «L’autorità competente provvede entro sessanta 
	giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente 
	nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente 
	concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca».
	La disposizione censurata, infatti, stabilisce un termine di 
	sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione 
	allo scarico di acque reflue in fognatura e prevede altresì che, scaduto 
	detto termine, l’autorizzazione si intende provvisoriamente concessa 
	per sessanta giorni, salvo revoca.
	In precedenza, la Corte ha già precisato che la disciplina degli 
	scarichi in fognatura attiene alla materia dell’ambiente, di competenza 
	esclusiva statale (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 44 del 2011). 
	Di conseguenza, alle Regioni non è consentito intervenire 
	in tale ambito, specie se l’effetto è la diminuzione dei livelli di tutela 
	stabiliti dallo Stato (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2009). Inoltre, è 
	già stato precisato che la previsione del silenzio-assenso 
	dell’amministrazione alla scadenza di un termine più breve, 
	rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su 
	istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela in 
	materia ambientale (ex plurimis, sentenza n. 315 del 2009), con 
	conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali.
	Pertanto, l’art. 1, comma 250, della legge reg. Campania n. 4 del 2011 è
	costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 
	117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto determina livelli di tutela 
	ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, 
	segnatamente dall’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 – che fissa, 
	invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione 
	dell’autorizzazione – e dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, 
	che esclude l’applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale.