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23-07-2014
Corte Costituzionale, Autorizzazione allo scarico di acque reflue in
fognatura
La Corte, con la sentenza n. 209 del 18 luglio 2014, ha
dichiarato tra l’altro l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.
4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale
2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella
parte in cui prevede che «L’autorità competente provvede entro sessanta
giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente
nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente
concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca».
La disposizione censurata, infatti, stabilisce un termine di
sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione
allo scarico di acque reflue in fognatura e prevede altresì che, scaduto
detto termine, l’autorizzazione si intende provvisoriamente concessa
per sessanta giorni, salvo revoca.
In precedenza, la Corte ha già precisato che la disciplina degli
scarichi in fognatura attiene alla materia dell’ambiente, di competenza
esclusiva statale (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 44 del 2011).
Di conseguenza, alle Regioni non è consentito intervenire
in tale ambito, specie se l’effetto è la diminuzione dei livelli di tutela
stabiliti dallo Stato (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2009). Inoltre, è
già stato precisato che la previsione del silenzio-assenso
dell’amministrazione alla scadenza di un termine più breve,
rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su
istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela in
materia ambientale (ex plurimis, sentenza n. 315 del 2009), con
conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali.
Pertanto, l’art. 1, comma 250, della legge reg. Campania n. 4 del 2011 è
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto determina livelli di tutela
ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale,
segnatamente dall’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 – che fissa,
invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione
dell’autorizzazione – e dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990,
che esclude l’applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale.