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	13-10-2014
	Corte Costituzionale, annullata Delibera Veneto su Terre rocce da scavo 
	piccoli cantieri
	La Corte Costituzionale, con 
	sentenza 10/10/2014 n. 232, ha 
	annullato la delibera della Giunta regionale del Veneto che detta 
	una disciplina semplificata da applicarsi allo smaltimento dei 
	residui di produzione dei cantieri di piccole dimensioni, in 
	quanto, anche se valevole in via suppletiva in attesa dell’intervento 
	statale, ha invaso le competenze dello Stato in materia di 
	tutela dell’ambiente.
	Nel dettaglio, la fattispecie riguarda una delibera 
	della Giunta regionale della Regione Veneto con la quale sono state 
	approvate le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da 
	scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni.
	La disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da 
	scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da 
	ascriversi alla "tutela dell'ambiente", affidata in via esclusiva 
	alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di 
	tutela uniformi su tutto il territorio nazionale. 
	Inoltre, non residua alcuna competenza - neppure di 
	carattere suppletivo e cedevole - in capo alle Regioni e alle Province 
	autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai 
	cantieri di piccole dimensioni. 
	A questo proposito l'art. 266, c. 7, del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 
	152 del 2006) riserva allo Stato, e per esso ad un apposito 
	decreto ministeriale, la competenza a dettare "la 
	disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai 
	materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri 
	di piccole dimensioni", senza lasciare alcuno spazio a competenze delle 
	Regioni e delle Province autonome. 
	A sua volta l'art. 184-bis del codice dell'ambiente, relativo al 
	trattamento dei sottoprodotti - a cui il sopravvenuto art. 41-bis del d.l. 
	n. 69 del 2013 riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo - 
	prevede che sia un decreto ministeriale ad adottare i criteri qualitativi o 
	quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o 
	oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. La materia è dunque 
	interamente attratta nell'ambito delle competenze dello Stato. 
	Di conseguenza, nel caso di specie, l'impugnata delibera 
	della Giunta regionale del Veneto, che detta una disciplina semplificata da 
	applicarsi allo smaltimento dei residui di produzione dei cantieri di 
	piccole dimensioni, anche se valevole in via suppletiva in attesa 
	dell'intervento statale, ha invaso le competenze dello 
	Stato in materia di tutela dell'ambiente e deve essere annullata. 
	In conclusione, la Corte Costituzionale:
	1) dichiara che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare 
	in materia di procedure operative per la gestione delle terre e rocce da 
	scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’art. 
	266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
	materia ambientale);
	2) annulla, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale del Veneto 11 
	febbraio 2013, n. 179, recante «Procedure operative per la gestione delle 
	terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, 
	del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.».