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13-10-2014
Consiglio di Stato, Sulla natura del fresato di asfalto come
sottoprodotto
Con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014, il Consiglio di Stato è
tornato ad occuparsi della problematica costituita dalla natura del
fresato d’asfalto, se vada qualificato come rifiuto, secondo la
classificazione di cui al D.M. 5/2/1998 e l’inserimento nel codice europeo
dei rifiuti, oppure debba essere considerato un sottoprodotto, idoneo, come
tale, ad essere riutilizzato.
Nella prima decisione, i giudici di Palazzo Spada avevano espresso
l’avviso che in concreto il fresato d’asfalto può essere annoverato
come un sottoprodotto purché in presenza di specifiche condizioni
tecniche.
Aderendo a quanto deciso in quella prima occasione, il Collegio ha
ribadito che deve trattarsi di un prodotto di cui il detentore non
deve disfarsi e con le caratteristiche che ne permettono il
reimpiego, come previsto dall’art.184 bis del Codice dell’Ambiente
(D.lgs. n. 152/2006) secondo cui:
“E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183 comma 1
lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di
cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la
produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello
stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da
parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa,
per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a
impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.
In ragione di ciò, ha puntualizzato la IV Sezione, e cioè alla luce dei
requisiti di carattere generale testé indicati dalla normativa di settore,
il fresato d’asfalto, in linea di massima, non deve
essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale.
Nondimeno detto sottoprodotto deve soddisfare specifiche condizioni,
rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del
fresato in questione deve essere integrale, avvenire nel corso di un
processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso
dalla normale pratica industriale; e solo in presenza di tali
requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto; altrimenti deve
essere classificato come un rifiuto speciale.
Orbene, con riferimento alle “condizioni tecniche” testé esposte, ai fini
del riutilizzo immediato del prodotto occorre andare a verificare in
concreto la sussistenza delle predette condizioni. Ed è chi vi ha
interesse che deve fornire elementi idonei a far ritenere che le condizioni
tecniche necessarie per il riuso del fresato d’asfalto nel processo siano
pienamente soddisfatte; questo non senza considerare che
l’operazione di recupero deve avvenire in loco, senza necessità di
stoccaggio o deposito.