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09-07-2014
Cassazione penale, trasporto rifiuti prodotti da terzi da soggetto
autorizzato in proprio
La Cassazione, con la sentenza n. 25716 del 16 giugno 2014,
si è pronunciata sulla fattispecie di trasporto di rifiuti prodotti
da terzi da parte di soggetto autorizzato al trasporto dei propri rifiuti,
che configura il reato di gestione illecita.
In tale caso, infatti, la Cassazione ha affermato
che il trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di
soggetto
autorizzato al trasporto dei propri rifiuti configura il reato
di cui
all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 e non anche la meno grave ipotesi
sanzionata dal comma 4 del medesimo articolo e relativa alla inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.
Il trasporto di rifiuti, prosegue la Corte, costituisce una
fase della gestione e richiede un'apposita
autorizzazione che vale solo per la particolare
tipologia di rifiuti indicata nell'atto autorizzativo.
Analogamente questo vale, a
maggior ragione, per i soggetti autorizzati a trasportare i rifiuti da
loro stessi prodotti ai sensi dell'articolo 212, comma 8, D.lgs. 152/2006,
dove peraltro sono previsti minori oneri rispetto a quelli previsti dal
comma 5 per gli altri soggetti.
Trasportare rifiuti diversi da quelli autorizzati
configura, quindi, il reato di gestione illecita di cui
all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 punibile con la
pena alternativa dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
26mila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena
dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda fino a 26mila euro, se si tratta
di rifiuti pericolosi. E' da escludersi invece
l'applicazione del comma 4 del citato articolo, che punisce con pene
ridotte della metà la fattispecie meno grave di inosservanza delle
prescrizioni previste dalle autorizzazioni (o di carenza dei requisiti
richiesti per le iscrizioni).