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09-07-2014

Cassazione penale, trasporto rifiuti prodotti da terzi da soggetto autorizzato in proprio

La Cassazione, con la sentenza n. 25716 del 16 giugno 2014, si è pronunciata sulla fattispecie di trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di soggetto autorizzato al trasporto dei propri rifiuti, che configura il reato di gestione illecita.

In tale caso, infatti, la Cassazione ha affermato che il trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di soggetto autorizzato al trasporto dei propri rifiuti configura il reato di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 e non anche la meno grave ipotesi sanzionata dal comma 4 del medesimo articolo e relativa alla inosservanza delle  prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.

Il trasporto di rifiuti, prosegue la Corte,  costituisce una fase della gestione e richiede un'apposita autorizzazione che vale solo per la particolare tipologia di rifiuti indicata nell'atto autorizzativo. Analogamente questo vale, a maggior ragione, per i soggetti autorizzati a trasportare i rifiuti da loro stessi prodotti ai sensi dell'articolo 212, comma 8, D.lgs. 152/2006, dove peraltro sono previsti minori oneri rispetto a quelli previsti dal comma 5  per gli altri soggetti.

Trasportare rifiuti diversi da quelli autorizzati configura, quindi, il reato di gestione illecita di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 punibile con la pena alternativa dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 26mila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda fino a 26mila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi. E' da escludersi invece l'applicazione del comma 4 del citato articolo, che punisce con pene ridotte della metà la fattispecie meno grave  di inosservanza delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni (o di carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni).


 


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