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18-02-2014
Cassazione penale, trasporto illecito rifiuti pericolosi e natura del formulario
La Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 3692 del 28 gennaio 2014
si è pronunciata sul regime sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con
formulario recante informazioni incomplete o inesatte, nonché sulla
natura del formulario stesso.
In ordine al primo punto sul regime sanzionatorio, la questione
riguarda l'ambito temporale di applicabilità
dell’articolo 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006, come novellato dal
D.lgs. 205/2010, cui la giurisprudenza di questa Sezione e la dottrina
non sono giunte ad univoche conclusioni. Infatti, in più occasione è
stato ribadito che il D.lgs. 205/2010 abbia causato la
cd. “abolitio criminis” e, di conseguenza, il trasporto dei rifiuti
pericolosi senza formulario o con formulario con dati inesatti fosse
privo di sanzione in virtù di un “vuoto normativo" (Cass. pen. sentenze
29973/2011, 15732/2012 e 32942/2013, con l’unica eccezione della Cass.
pen. sentenza 28909/2013).
Secondo la Corte, invece la citata disposizione non ha innovato il
sistema sanzionatorio, né ampliato l'ambito di efficacia, ma si è
limitata a chiarire il significato della norma,
dovendosi quindi escludere che si sia creato un "vuoto
normativo".
"L'art. 39, comma 2-bis d.lgs. 205\2010, come modificato dall'art. 4
d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, laddove stabilisce l'applicabilità delle
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, «nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto» ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la
conseguenza che dette sanzioni sono applicabili ai fatti commessi
antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 121\2011".
In merito alla natura del FIR, la Corte ha affermato
che "il formulario
di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della
natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento
recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente
dichiarativa, con la conseguenza che, a differenza di ciò che avviene per la
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante
il trasporto, non sono applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art.
258 d.lgs. 152\06 con richiamo all'art. 483 cod. pen.".