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	18-02-2014
	Cassazione penale, trasporto illecito rifiuti pericolosi e natura del formulario
	La Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 3692 del 28 gennaio 2014 
	si è pronunciata sul regime sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con 
		formulario recante informazioni incomplete o inesatte, nonché sulla
	natura del formulario stesso.
		In ordine al primo punto sul regime sanzionatorio, la questione 
		riguarda l'ambito temporale di applicabilità 
		dell’articolo 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006, come novellato dal 
		D.lgs. 205/2010, cui la giurisprudenza di questa Sezione e la dottrina 
		non sono giunte ad univoche conclusioni. Infatti, in più occasione è 
		stato ribadito che il D.lgs. 205/2010 abbia causato la 
		cd. “abolitio criminis” e, di conseguenza, il trasporto dei rifiuti 
		pericolosi senza formulario o con formulario con dati inesatti fosse 
		privo di sanzione in virtù di un “vuoto normativo" (Cass. pen. sentenze 
		29973/2011, 15732/2012 e 32942/2013, con l’unica eccezione della Cass. 
		pen. sentenza 28909/2013).
		Secondo la Corte, invece la citata disposizione non ha innovato il 
		sistema sanzionatorio, né ampliato l'ambito di efficacia, ma si è 
		limitata a chiarire il significato della norma, 
		dovendosi quindi escludere che si sia creato un "vuoto 
		normativo".
	"L'art. 39, comma 2-bis d.lgs. 205\2010, come modificato dall'art. 4 
	d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, laddove stabilisce l'applicabilità  delle 
	sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
	n. 152, «nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente 
	decreto» ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la 
	conseguenza che dette sanzioni sono applicabili ai fatti commessi 
	antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 121\2011". 
		In merito alla natura del FIR, la Corte ha affermato 
		che "il formulario 
	di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della 
	natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento 
	recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente 
	dichiarativa, con la conseguenza che, a differenza di ciò che avviene per la 
	predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 
	indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 
	chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante 
	il trasporto, non sono applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 
	258 d.lgs. 152\06 con richiamo all'art. 483 cod. pen.".