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News / Giurisprudenza / Rifiuti

18-02-2014

Cassazione penale, trasporto illecito rifiuti pericolosi e natura del formulario

La Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 3692 del 28 gennaio 2014 si è pronunciata sul regime sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte, nonché sulla natura del formulario stesso.

In ordine al primo punto sul regime sanzionatorio, la questione riguarda l'ambito temporale di applicabilità dell’articolo 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006, come novellato dal D.lgs. 205/2010, cui la giurisprudenza di questa Sezione e la dottrina non sono giunte ad univoche conclusioni. Infatti, in più occasione è stato ribadito che il D.lgs. 205/2010 abbia causato la cd. “abolitio criminis” e, di conseguenza, il trasporto dei rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario con dati inesatti fosse privo di sanzione in virtù di un “vuoto normativo" (Cass. pen. sentenze 29973/2011, 15732/2012 e 32942/2013, con l’unica eccezione della Cass. pen. sentenza 28909/2013).

Secondo la Corte, invece la citata disposizione non ha innovato il sistema sanzionatorio, né ampliato l'ambito di efficacia, ma si è limitata a chiarire il significato della norma, dovendosi quindi escludere che si sia creato un "vuoto normativo".

"L'art. 39, comma 2-bis d.lgs. 205\2010, come modificato dall'art. 4 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, laddove stabilisce l'applicabilità  delle sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto» ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che dette sanzioni sono applicabili ai fatti commessi antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 121\2011".

In merito alla natura del FIR, la Corte ha affermato che "il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa, con la conseguenza che, a differenza di ciò che avviene per la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto, non sono applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 258 d.lgs. 152\06 con richiamo all'art. 483 cod. pen.".


 


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