News / Giurisprudenza / Rifiuti
13-05-2014
Cassazione penale, stoccaggio provvisorio dei rifiuti
La Cassazione, con la sentenza 15659/2014, ha affermato che "lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti, inteso come accantonamento in attesa del
recupero o dello smaltimento, è equiparato sul piano sanzionatorio al
deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva".
Prosegue la Corte affermando che anche lo stoccaggio costituisce un
reato ove esso venga effettuato senza le prescritte
autorizzazioni di legge, che non ammettono equipollenti,
non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente,
formalmente, rilasciate prima dell'inizio dell'attività.
Difatti, la nuova normativa introdotta dal d.lgs. 152/2006, recependo
l'orientamento giurisprudenziale sviluppatasi prima della sua entrata in
vigore, ha in sostanza equiparato le ipotesi di stoccaggio provvisorio e di
deposito incontrollato di rifiuti configurandole entrambe come ipotesi di
reato rientranti nell'attività di smaltimento illecito di rifiuti.
Nella sentenza, inoltre, la Corte riporta l'elaborazione giurisprudenziale
relativa all'ipotesi di "deposito temporaneo", lecito se vengono rispettate
le previste condizioni; di "deposito preliminare o stoccaggio dei rifiuti",
cioè il deposito che non rispetta le condizioni per poter esser considerato
“temporaneo” ed integra un reato in mancanza di autorizzazione o
comunicazione in procedura semplificata; "deposito incontrollato o abbandono
di rifiuti", che si verifica nel caso di ammasso non autorizzato alla
rinfusa di materiali eterogenei.