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	13-05-2014
	Cassazione penale, stoccaggio provvisorio dei rifiuti
	La Cassazione, con la sentenza 15659/2014,  ha affermato che "lo 
	stoccaggio provvisorio dei rifiuti, inteso come accantonamento in attesa del 
	recupero o dello smaltimento, è equiparato sul piano sanzionatorio al 
	deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva".
	Prosegue la Corte affermando che anche lo stoccaggio costituisce un 
	reato ove esso venga effettuato senza le prescritte 
	autorizzazioni di legge, che non ammettono equipollenti, 
	non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente, 
	formalmente, rilasciate prima dell'inizio dell'attività.
	Difatti, la nuova normativa introdotta dal d.lgs. 152/2006, recependo 
	l'orientamento giurisprudenziale sviluppatasi prima della sua entrata in 
	vigore, ha in sostanza equiparato le ipotesi di stoccaggio provvisorio e di 
	deposito incontrollato di rifiuti configurandole entrambe come ipotesi di 
	reato rientranti nell'attività di smaltimento illecito di rifiuti.
	Nella sentenza, inoltre, la Corte riporta l'elaborazione giurisprudenziale 
	relativa all'ipotesi di "deposito temporaneo", lecito se vengono rispettate 
	le previste condizioni; di "deposito preliminare o stoccaggio dei rifiuti", 
	cioè il deposito che non rispetta le condizioni per poter esser considerato 
	“temporaneo” ed integra un reato in mancanza di autorizzazione o 
	comunicazione in procedura semplificata; "deposito incontrollato o abbandono 
	di rifiuti", che si verifica nel caso di ammasso non autorizzato alla 
	rinfusa di materiali eterogenei.