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	14-11-2014
	Cassazione penale, Rottami metallici e cessazione della qualifica di 
	rifiuti
	La Cassazione penale, con la sentenza n. 43430 del 17 ottobre 
	2014, si è espressa sulla cessazione della qualifica di rifiuti dei 
	rottami metallici, in virtù dell'applicazione del regolamento UE del 
	Consiglio del 31 marzo 2011, n. 333 recante i "criteri che determinano 
	quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati 
	rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
	Consiglio".
	Alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere 
	considerati rifiuti, ma non già e non solo in base alla loro 
	natura, alla loro consistenza e ai trattamenti che subiscono sul luogo di 
	produzione (tutti requisiti che comunque devono essere accertati e 
	certificati), ma anche per effetto del rispetto delle specifiche 
	prescrizioni (in materia di formulari, ecc.) e del positivo 
	esito delle procedure preliminari delineate da detta normativa.
	Nel caso di specie, il ricorrente è stato ritenuto colpevole, con 
	sentenza della Corte di appello del 30.6.2011,  tra l'altro dei 
	reati di cui all'art. 256, comma 1, in relazione al comma 1, lett. 
	a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per avere esercitato l'attività di 
	produzione e commercializzazione di materiali manufatti ferrosi non avendo 
	rispettato la condizione dettata dall'art.183, lett. m), per il deposito 
	temporaneo, e in particolare non aveva avviato i rifiuti costituiti da 
	rottami ferrosi, sfridi di lavorazione ferrosi e trucioli, imballaggi 
	metallici, alle operazioni di recupero, nei limiti temporali o quantitativi 
	previsti.
	Il ricorrente riproponeva in Cassazione la tesi dell'"abolitio 
	criminis", per il motivo che i rottami ferrosi in questione non si 
	sarebbero potuti considerare rifiuti, in virtù dell'entrata in vigore del 
	regolamento sopra citato. 
	Per la Cassazione, la Corte di Appello correttamente non 
	aveva accolto tale tesi di un effetto retroattivo delle disposizioni del 
	regolamento, in quanto lo stesso poteva trovare applicazione solo 
	per il futuro, come peraltro previsto dal suo art. 7 (il quale 
	dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
	alla pubblicazione nella GU della UE, ma si applica a decorrere dal 9 
	ottobre 2011). Questo perché il regolamento, oltre a determinare in quali 
	casi i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati 
	rifiuti, prevede che a tal fine vengano poste in essere tutta una serie di
	procedure preventive (burocratiche e materiali quanto alla 
	gestione ed al trattamento dei rifiuti da operarsi già nel luogo di 
	produzione) che sono imprescindibili per l'attuazione della normativa di che 
	trattasi. 
	D'altra parte, in considerazione delle modalità di accumulo dei rifiuti 
	metallici (deposito superiore ad un anno e in modo indistinto), era 
	impossibile nella specie ritenere, in mancanza dei controlli e 
	procedure prescritte dal sopravvenuto regolamento europeo, che i materiali 
	rinvenuti nell'azienda dell'imputato avessero perso la natura di rifiuti, e 
	quindi che si fosse determinata una "abolitio criminis".