News / Giurisprudenza / Rifiuti
14-11-2014
Cassazione penale, Rottami metallici e cessazione della qualifica di
rifiuti
La Cassazione penale, con la sentenza n. 43430 del 17 ottobre
2014, si è espressa sulla cessazione della qualifica di rifiuti dei
rottami metallici, in virtù dell'applicazione del regolamento UE del
Consiglio del 31 marzo 2011, n. 333 recante i "criteri che determinano
quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio".
Alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere
considerati rifiuti, ma non già e non solo in base alla loro
natura, alla loro consistenza e ai trattamenti che subiscono sul luogo di
produzione (tutti requisiti che comunque devono essere accertati e
certificati), ma anche per effetto del rispetto delle specifiche
prescrizioni (in materia di formulari, ecc.) e del positivo
esito delle procedure preliminari delineate da detta normativa.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato ritenuto colpevole, con
sentenza della Corte di appello del 30.6.2011, tra l'altro dei
reati di cui all'art. 256, comma 1, in relazione al comma 1, lett.
a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per avere esercitato l'attività di
produzione e commercializzazione di materiali manufatti ferrosi non avendo
rispettato la condizione dettata dall'art.183, lett. m), per il deposito
temporaneo, e in particolare non aveva avviato i rifiuti costituiti da
rottami ferrosi, sfridi di lavorazione ferrosi e trucioli, imballaggi
metallici, alle operazioni di recupero, nei limiti temporali o quantitativi
previsti.
Il ricorrente riproponeva in Cassazione la tesi dell'"abolitio
criminis", per il motivo che i rottami ferrosi in questione non si
sarebbero potuti considerare rifiuti, in virtù dell'entrata in vigore del
regolamento sopra citato.
Per la Cassazione, la Corte di Appello correttamente non
aveva accolto tale tesi di un effetto retroattivo delle disposizioni del
regolamento, in quanto lo stesso poteva trovare applicazione solo
per il futuro, come peraltro previsto dal suo art. 7 (il quale
dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella GU della UE, ma si applica a decorrere dal 9
ottobre 2011). Questo perché il regolamento, oltre a determinare in quali
casi i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati
rifiuti, prevede che a tal fine vengano poste in essere tutta una serie di
procedure preventive (burocratiche e materiali quanto alla
gestione ed al trattamento dei rifiuti da operarsi già nel luogo di
produzione) che sono imprescindibili per l'attuazione della normativa di che
trattasi.
D'altra parte, in considerazione delle modalità di accumulo dei rifiuti
metallici (deposito superiore ad un anno e in modo indistinto), era
impossibile nella specie ritenere, in mancanza dei controlli e
procedure prescritte dal sopravvenuto regolamento europeo, che i materiali
rinvenuti nell'azienda dell'imputato avessero perso la natura di rifiuti, e
quindi che si fosse determinata una "abolitio criminis".