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	09-04-2014
	Cassazione penale, Responsabilità del produttore iniziale di rifiuti in 
	caso di consegna a terzi
	La Cassazione, con la sentenza n. 13025 del 20 marzo 
	204, si è pronunciata sulla responsabilità del produttore iniziale 
	di rifiuti in caso di consegna a terzi, in applicazione del 
	disposto dell'art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.
	 Il produttore iniziale dei rifiuti che consegni 
	tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il 
	trattamento conserva la responsabilità per l'intera catena di 
	trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in  
	cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei 
	soggetti consegnatari. 
	In altri termini, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi 
	per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che 
	questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle 
	operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di 
	cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità 
	per il reato di illecita  gestione di rifiuti in concorso con coloro che li 
	hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo. 
	E tali conclusioni valgono anche qualora - come nel caso di specie - i 
	rifiuti siano prodotti dall'appaltatore nell'esecuzione di 
	un contratto di appalto.