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09-04-2014
Cassazione penale, Responsabilità del produttore iniziale di rifiuti in
caso di consegna a terzi
La Cassazione, con la sentenza n. 13025 del 20 marzo
204, si è pronunciata sulla responsabilità del produttore iniziale
di rifiuti in caso di consegna a terzi, in applicazione del
disposto dell'art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il produttore iniziale dei rifiuti che consegni
tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il
trattamento conserva la responsabilità per l'intera catena di
trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in
cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei
soggetti consegnatari.
In altri termini, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi
per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che
questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle
operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di
cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità
per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li
hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.
E tali conclusioni valgono anche qualora - come nel caso di specie - i
rifiuti siano prodotti dall'appaltatore nell'esecuzione di
un contratto di appalto.