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15-10-2014
Cassazione penale, luogo di produzione deposito temporaneo rifiuti
La Cassazione, con la sentenza n. 38676 del 23 settembre
2014, è tornata ad occuparsi del luogo di produzione rilevante ai
fini della nozione di deposito temporaneo dei rifiuti.
La Cassazione ha ribadito che "In tema di gestione illecita dei rifiuti, il
luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo
non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si
trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi
sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione".
Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva
riconosciuto la responsabilità penale del ricorrente sul rilievo che i
rifiuti prodotti (fanghi residuati dalle operazioni di depurazione di
liquami) erano stati depositati in modo incontrollato
perché riversati in un fossato scavato nella terra e ubicato al di fuori
dell'area dello stabilimento industriale e quindi all'esterno
del luogo di produzione degli stessi, al di fuori di ogni
controllo da parte del produttore e senza alcuna cautela, con la
conseguenza che il deposito non poteva definirsi temporaneo.
Il ricorrente obiettava che il Tribunale aveva
optato per una interpretazione restrittiva del concetto di "luogo di
produzione": lo scavo utilizzato per la raccolta dei fanghi di
depurazione si trovava su un'area di un'azienda agricola adiacente e
funzionalmente collegata con quella di produzione, peraltro appartenenti
al medesimo proprietario ossia al ricorrente, e di conseguenza veniva
rilevata la mancanza di qualsiasi accertamento sulla legittimità
dell'azienda conserviera a disporre dello scavo di raccolta dell'azienda
agricola, nonché di ogni accertamento circa la sussistenza fra i due
luoghi di una contiguità e funzionalità di fatto esistente.
Per la Cassazione, accogliendo il ricorso, nel caso
concreto è dunque mancato il duplice accertamento
rivendicato dalla difesa e solo all'esito del quale sarebbe stato
possibile affermare o escludere, con congrua motivazione, l'ipotesi del
deposito incontrollato o temporaneo, con la conseguenza che il
convincimento espresso dal tribunale si fonda su un'affermazione
decisamente apodittica.
Pur accogliendo i rilievi del ricorrente, la Cassazione ha dovuto
annullare la sentenza di condanna per l'intervenuta estinzione del
reato per prescrizione.