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	15-10-2014
	Cassazione penale, luogo di produzione deposito temporaneo rifiuti
	La Cassazione, con la sentenza n. 38676 del 23 settembre 
	2014, è tornata ad occuparsi del luogo di produzione rilevante ai 
	fini della nozione di deposito temporaneo dei rifiuti.
		La Cassazione ha ribadito che "In tema di gestione illecita dei rifiuti, il 
	luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo 
	non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si 
	trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi 
	sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione".
		Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva 
		riconosciuto la responsabilità penale del ricorrente sul rilievo che i 
		rifiuti prodotti (fanghi residuati dalle operazioni di depurazione di 
		liquami) erano stati depositati in modo incontrollato 
		perché riversati in un fossato scavato nella terra e ubicato al di fuori 
		dell'area dello stabilimento industriale e quindi all'esterno 
		del luogo di produzione degli stessi, al di fuori di ogni 
		controllo da parte del produttore e senza alcuna cautela, con la 
		conseguenza che il deposito non poteva definirsi temporaneo.
		Il ricorrente obiettava che il Tribunale aveva 
		optato per una interpretazione restrittiva del concetto di "luogo di 
		produzione": lo scavo utilizzato per la raccolta dei fanghi di 
		depurazione si trovava su un'area di un'azienda agricola adiacente e 
		funzionalmente collegata con quella di produzione, peraltro appartenenti 
		al medesimo proprietario ossia al ricorrente, e di conseguenza veniva 
		rilevata la mancanza di qualsiasi accertamento sulla legittimità 
		dell'azienda conserviera a disporre dello scavo di raccolta dell'azienda 
		agricola, nonché di ogni accertamento circa la sussistenza fra i due 
		luoghi di una contiguità e funzionalità di fatto esistente.
		Per la Cassazione, accogliendo il ricorso, nel caso 
		concreto è dunque mancato il duplice accertamento 
		rivendicato dalla difesa e solo all'esito del quale sarebbe stato 
		possibile affermare o escludere, con congrua motivazione, l'ipotesi del 
		deposito incontrollato o temporaneo, con la conseguenza che il 
		convincimento espresso dal tribunale si fonda su un'affermazione 
		decisamente apodittica.
		Pur accogliendo i rilievi del ricorrente, la Cassazione ha dovuto 
		annullare la sentenza di condanna  per l'intervenuta estinzione del 
		reato per prescrizione.