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News / Giurisprudenza / Rifiuti

15-10-2014

Cassazione penale, luogo di produzione deposito temporaneo rifiuti

La Cassazione, con la sentenza n. 38676 del 23 settembre 2014, è tornata ad occuparsi del luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo dei rifiuti.

La Cassazione ha ribadito che "In tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione".

Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva riconosciuto la responsabilità penale del ricorrente sul rilievo che i rifiuti prodotti (fanghi residuati dalle operazioni di depurazione di liquami) erano stati depositati in modo incontrollato perché riversati in un fossato scavato nella terra e ubicato al di fuori dell'area dello stabilimento industriale e quindi all'esterno del luogo di produzione degli stessi, al di fuori di ogni controllo da parte del produttore e senza alcuna cautela, con la conseguenza che il deposito non poteva definirsi temporaneo.

Il ricorrente obiettava che il Tribunale aveva optato per una interpretazione restrittiva del concetto di "luogo di produzione": lo scavo utilizzato per la raccolta dei fanghi di depurazione si trovava su un'area di un'azienda agricola adiacente e funzionalmente collegata con quella di produzione, peraltro appartenenti al medesimo proprietario ossia al ricorrente, e di conseguenza veniva rilevata la mancanza di qualsiasi accertamento sulla legittimità dell'azienda conserviera a disporre dello scavo di raccolta dell'azienda agricola, nonché di ogni accertamento circa la sussistenza fra i due luoghi di una contiguità e funzionalità di fatto esistente.

Per la Cassazione, accogliendo il ricorso, nel caso concreto è dunque mancato il duplice accertamento rivendicato dalla difesa e solo all'esito del quale sarebbe stato possibile affermare o escludere, con congrua motivazione, l'ipotesi del deposito incontrollato o temporaneo, con la conseguenza che il convincimento espresso dal tribunale si fonda su un'affermazione decisamente apodittica.

Pur accogliendo i rilievi del ricorrente, la Cassazione ha dovuto annullare la sentenza di condanna  per l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.


 


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