News / Nazionali / Giurisprudenza
	16-07-2014
	Cassazione penale, inquinamento idrico per rottura tubazioni e caso 
	fortuito
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24333 del 10 giugno 
	2014, ha riaffermato il principio secondo il 
	quale “il caso fortuito e la forza maggiore hanno, quale 
	fondamento, la eccezionalità del fatto e la 
	imprevedibilità dello stesso e, in materia di inquinamento 
	idrico, tali evenienze non sono ravvisabili nel verificarsi 
	della rottura di una condotta che determini la fuoriuscita dei 
	reflui, trattandosi di accadimento che, sebbene eccezionale, ben può, in 
	concreto, essere previsto ed evitato”.
	Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile 
	il ricorso avverso la sentenza del Giudice di merito, che aveva riconosciuto 
	la responsabilità penale degli imputati per avere effettuato lo 
	scarico di acque reflue industriali provenienti dall'attività di 
	caseificio con recapito nella fognatura bianca ed in acque superficiali,
	senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni. 
	La difesa sollevava la questione del caso fortuito perché 
	lo sversamento dei reflui non depurati nella condotta delle acque meteoriche 
	era avvenuto a causa della rottura delle tubazioni 
	conducenti all'impianto di depurazione per eccessivo calore del refluo 
	immesso.
	Invero, secondo la Corte, il caso fortuito (articolo 45 
	cod. pen.) è rappresentato da un avvenimento non previsto e non 
	prevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione di un 
	soggetto, cosicché in nessun modo, neppure a titolo di colpa, 
	lo stesso possa essere ricondotto all'attività psichica del soggetto 
	medesimo.
	A tal proposito, nella sentenza inoltre si ricorda che, con riferimento a 
	fenomeni di inquinamento addebitabili ad inconvenienti di natura tecnica, in 
	precedenza la giurisprudenza della Corte ha escluso l'applicabilità 
	dell'articolo 45 cod. pen. con riferimento alla rottura di un tubo, 
	al guasto ad una pompa che determini il cattivo funzionamento di impianti di 
	depurazione, alla rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia, 
	alla bruciatura di una resistenza, alla corrosione di canalette di adduzione 
	dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi, all'intasamento di 
	un depuratore per la presenza di scorie all'interno ed al piegamento di un 
	tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei 
	valori di determinati inquinanti. L'insussistenza del caso fortuito è stata 
	ritenuta anche qualora il guasto si sia verificato su impianto che in 
	precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici.
	Tali principi, formulati sotto la vigenza delle 
	disposizioni in materia di inquinamento idrico che hanno preceduto quelle 
	ora contemplate dal d.lgs. 152/2006, sono tuttora validi e 
	vanno pienamente condivisi.