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16-07-2014
Cassazione penale, inquinamento idrico per rottura tubazioni e caso
fortuito
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24333 del 10 giugno
2014, ha riaffermato il principio secondo il
quale “il caso fortuito e la forza maggiore hanno, quale
fondamento, la eccezionalità del fatto e la
imprevedibilità dello stesso e, in materia di inquinamento
idrico, tali evenienze non sono ravvisabili nel verificarsi
della rottura di una condotta che determini la fuoriuscita dei
reflui, trattandosi di accadimento che, sebbene eccezionale, ben può, in
concreto, essere previsto ed evitato”.
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso avverso la sentenza del Giudice di merito, che aveva riconosciuto
la responsabilità penale degli imputati per avere effettuato lo
scarico di acque reflue industriali provenienti dall'attività di
caseificio con recapito nella fognatura bianca ed in acque superficiali,
senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni.
La difesa sollevava la questione del caso fortuito perché
lo sversamento dei reflui non depurati nella condotta delle acque meteoriche
era avvenuto a causa della rottura delle tubazioni
conducenti all'impianto di depurazione per eccessivo calore del refluo
immesso.
Invero, secondo la Corte, il caso fortuito (articolo 45
cod. pen.) è rappresentato da un avvenimento non previsto e non
prevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione di un
soggetto, cosicché in nessun modo, neppure a titolo di colpa,
lo stesso possa essere ricondotto all'attività psichica del soggetto
medesimo.
A tal proposito, nella sentenza inoltre si ricorda che, con riferimento a
fenomeni di inquinamento addebitabili ad inconvenienti di natura tecnica, in
precedenza la giurisprudenza della Corte ha escluso l'applicabilità
dell'articolo 45 cod. pen. con riferimento alla rottura di un tubo,
al guasto ad una pompa che determini il cattivo funzionamento di impianti di
depurazione, alla rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia,
alla bruciatura di una resistenza, alla corrosione di canalette di adduzione
dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi, all'intasamento di
un depuratore per la presenza di scorie all'interno ed al piegamento di un
tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei
valori di determinati inquinanti. L'insussistenza del caso fortuito è stata
ritenuta anche qualora il guasto si sia verificato su impianto che in
precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici.
Tali principi, formulati sotto la vigenza delle
disposizioni in materia di inquinamento idrico che hanno preceduto quelle
ora contemplate dal d.lgs. 152/2006, sono tuttora validi e
vanno pienamente condivisi.