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News / Giurisprudenza / Responsabilità 231

05-03-2014

Cassazione penale, corretta valutazione modelli 231 per i soggetti apicali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4677 del 30 gennaio 2014, si è pronunciata sulla corretta valutazione d’idoneità dei modelli organizzativi, ex D.lgs. 231/2001, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale.

Il D.lgs. 231/2001 parte dal presupposto che un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato (e dunque il reato che si vuole scongiurare può essere commesso) solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (art. 5 comma primo lett. a) abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso. L’ente risponde non “se non impedisce” il reato, quanto, piuttosto, “se non era organizzato al fine di impedire”.

Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza" .

Occorre dunque chiarire che cosa sia una condotta fraudolenta, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Ebbene lo stesso concetto di frode non deve necessariamente coincidere con gli artifizi e i raggiri di cui all'art. 640 c.p., non può non consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola. La fraus legi facta di romanistica memoria, ad es., comportava la strumentalizzazione di un negozio formalmente lecito, allo scopo di eludere un divieto di legge. Si tratta, insomma, di una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello che aveva assolto, sia in primo grado che in appello, una società da responsabilità amministrativa per reato dei suoi manager sulla base del fatto che il modello organizzativo, correttamente predisposto, era stato violato, ma, come sopra precisato, non basta violare le regole del modello, occorre mettere in atto una frode, aggirando la norma.

La sentenza impugnata sembra, viceversa, ravvisare la condotta fraudolenta nella semplice alterazione/sostituzione dei contenuti della bozza elaborata dagli organi interni. Se così stanno le cose, si deve giungere alla conclusione che ci si trova in presenza di un abuso (cioè dell'uso distorto di un potere), non di un inganno (vale a dire di una condotta fraudolenta).

Sempre secondo la Corte, anche un modello organizzativo predisposto in base a linee guida delle associazioni di categoria e "validato" dal Ministero va messo alla prova, non è di per sé incensurabile. Ed esonera l’Ente da responsabilità ex articolo 6, D.lgs. 231/2001 solo se violato con una condotta fraudolenta atta a forzarne le "misure di sicurezza".


 


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