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	28-05-2014
	Cassazione penale, abbandono di un veicolo in un'area pubblica
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20492 de 19 maggio 
	2014, si è pronunciata sulla fattispecie di abbandono 
	di una carcassa di un veicolo in un'area pubblica, che 
	trattandosi di "rifiuto speciale" è penalmente punibile.
	La Suprema Corte, confermando la sentenza di condanna pronunciata dal 
	Giudice di merito, ha affermato che lasciare un veicolo parcheggiato per 
	mesi in stato di abbandono nascondesse di fatto la volontà 
	del proprietario di disfarsi del bene e quindi da considerare “veicolo fuori 
	uso” e un rifiuto speciale sottoposto pertanto alla 
	disciplina dei rifiuti.
	Secondo la Corte, infatti, il giudice di merito ha correttamente 
	qualificato il bene come "veicolo fuori uso" e "rifiuto speciale" proprio in 
	considerazione della costante giurisprudenza sull'argomento 
	ed anche ai sensi della vigente normativa in materia secondo cui a seguito 
	dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2003, deve essere considerato 
	veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia 
	l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente 
	privato delle targhe d’immatricolazione, anche prima della materiale 
	consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente 
	stato di abbandono, anche se giacente in area privata. 
	Inoltre, per qualificare 
	un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale" è sufficiente che 
	dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di 
	abbandono da parte del proprietario del veicolo e la 
	oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione propria (mancanza 
	di componenti essenziali per il suo utilizzo) essendo ininfluente la 
	permanenza o meno della targa.