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News / Giurisprudenza / Rifiuti

28-05-2014

Cassazione penale, abbandono di un veicolo in un'area pubblica

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20492 de 19 maggio 2014, si è pronunciata sulla fattispecie di abbandono di una carcassa di un veicolo in un'area pubblica, che trattandosi di "rifiuto speciale" è penalmente punibile.

La Suprema Corte, confermando la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di merito, ha affermato che lasciare un veicolo parcheggiato per mesi in stato di abbandono nascondesse di fatto la volontà del proprietario di disfarsi del bene e quindi da considerare “veicolo fuori uso” e un rifiuto speciale sottoposto pertanto alla disciplina dei rifiuti.

Secondo la Corte, infatti, il giudice di merito ha correttamente qualificato il bene come "veicolo fuori uso" e "rifiuto speciale" proprio in considerazione della costante giurisprudenza sull'argomento ed anche ai sensi della vigente normativa in materia secondo cui a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2003, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d’immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.

Inoltre, per qualificare un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale" è sufficiente che dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di abbandono da parte del proprietario del veicolo e la oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione propria (mancanza di componenti essenziali per il suo utilizzo) essendo ininfluente la permanenza o meno della targa.


 


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