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28-05-2014
Cassazione penale, abbandono di un veicolo in un'area pubblica
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20492 de 19 maggio
2014, si è pronunciata sulla fattispecie di abbandono
di una carcassa di un veicolo in un'area pubblica, che
trattandosi di "rifiuto speciale" è penalmente punibile.
La Suprema Corte, confermando la sentenza di condanna pronunciata dal
Giudice di merito, ha affermato che lasciare un veicolo parcheggiato per
mesi in stato di abbandono nascondesse di fatto la volontà
del proprietario di disfarsi del bene e quindi da considerare “veicolo fuori
uso” e un rifiuto speciale sottoposto pertanto alla
disciplina dei rifiuti.
Secondo la Corte, infatti, il giudice di merito ha correttamente
qualificato il bene come "veicolo fuori uso" e "rifiuto speciale" proprio in
considerazione della costante giurisprudenza sull'argomento
ed anche ai sensi della vigente normativa in materia secondo cui a seguito
dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2003, deve essere considerato
veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia
l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente
privato delle targhe d’immatricolazione, anche prima della materiale
consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente
stato di abbandono, anche se giacente in area privata.
Inoltre, per qualificare
un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale" è sufficiente che
dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di
abbandono da parte del proprietario del veicolo e la
oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione propria (mancanza
di componenti essenziali per il suo utilizzo) essendo ininfluente la
permanenza o meno della targa.