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News / Giurisprudenza / Rifiuti

18-07-2013

Tar Lazio, Albo Gestori Ambientali e requisito iscrizioni

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6857 del 10 luglio 2013, ha annullato le norme del Decreto ministeriale 406/1998 nelle parti che prevedono il diniego di iscrizione e la cancellazione dall’Albo nazionale gestori ambientali ai soggetti condannati ad almeno un anno di reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione e altre determinate fattispecie.

In particolare, il Tar ha accolto il ricorso ritenendo fondate le censure di irragionevolezza rivolte avverso le contestate norme - art. 10, c. 2, lett. f), n. 2, nonché artt. 17 e 19 - laddove dispongono il diniego di iscrizione e la cancellazione dall’albo nazionale gestori ambientali quali attività vincolate conseguenti all’accertamento delle ipotesi preclusive di cui all’art. 10, del citato regolamento ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 recante la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Infatti, l’art. 10, c. 2, del Dm 406/1998, sui requisiti per l’iscrizione all’albo, alla lettera f) preclude l'iscrizione a coloro che:

1) abbiano riportato condanna passata in giudicato a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

2) abbiano riportato condanna passata in giudicato alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

Secondo il Tar, "mentre la logica della prima fattispecie astratta è di immediata evidenza, volendosi escludere dall’attività - anche in funzione preventiva – i soggetti riconosciuti colpevoli di illeciti penali contro l’ambiente, le ragioni a presidio delle ipotesi di condanna di cui al n. 2 non appaiono chiare".

La predetta ipotesi regolamentare di preclusione appare, pertanto, contraria non soltanto alle esigenze di ragionevolezza dell’organizzazione amministrativa, ma altresì al principio di uguaglianza sostanziale laddove, definendo i casi di esclusione dall’albo per ragioni di moralità, equipara a coloro che hanno commesso reati contro l’ambiente i soggetti che sono stati dichiarati colpevoli di illeciti penali per fatti che nulla hanno a che vedere con la tutela ambientale e, al tempo stesso, consente l’iscrizione a soggetti che abbiano commesso delitti in fattispecie di maggiore gravità e di maggior rilievo per l’opinione pubblica (ad esempio, i delitti contro la persona).

Ma "ancora più irragionevole" risulta la norma nella parte in cui fa salva la sospensione condizionale della pena e la riabilitazione, quali ipotesi di non applicabilità della norma preclusiva ai fini dell’iscrizione all’Albo, mentre non sono considerate altre fattispecie che producono gli stessi effetti come l’indulto.


 


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