News / Giurisprudenza / Rifiuti
18-07-2013
Tar Lazio, Albo Gestori Ambientali e requisito iscrizioni
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6857 del 10 luglio
2013, ha annullato le norme del Decreto ministeriale
406/1998 nelle parti che prevedono il diniego di iscrizione
e la cancellazione dall’Albo nazionale gestori ambientali ai soggetti
condannati ad almeno un anno di reclusione per delitti
contro la pubblica amministrazione e altre determinate fattispecie.
In particolare, il Tar ha accolto il ricorso ritenendo
fondate le censure di irragionevolezza rivolte avverso le contestate norme -
art. 10, c. 2, lett. f), n. 2, nonché artt. 17 e 19 - laddove dispongono il
diniego di iscrizione e la cancellazione dall’albo nazionale gestori
ambientali quali attività vincolate conseguenti all’accertamento delle
ipotesi preclusive di cui all’art. 10, del citato regolamento ministeriale
28 aprile 1998, n. 406 recante la disciplina dell’albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Infatti, l’art. 10, c. 2, del Dm 406/1998, sui requisiti per l’iscrizione
all’albo, alla lettera f) preclude l'iscrizione a coloro
che:
1) abbiano riportato condanna passata in giudicato a
pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
2) abbiano riportato condanna passata in giudicato alla
reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro
il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero
per un delitto in materia tributaria.
Secondo il Tar, "mentre la logica della prima fattispecie
astratta è di immediata evidenza, volendosi escludere dall’attività
- anche in funzione preventiva – i soggetti riconosciuti colpevoli di
illeciti penali contro l’ambiente, le ragioni a presidio delle ipotesi di
condanna di cui al n. 2 non appaiono chiare".
La predetta ipotesi regolamentare di preclusione appare, pertanto,
contraria non soltanto alle esigenze di ragionevolezza
dell’organizzazione amministrativa, ma altresì al principio di
uguaglianza sostanziale laddove, definendo i casi di esclusione
dall’albo per ragioni di moralità, equipara a coloro che hanno commesso
reati contro l’ambiente i soggetti che sono stati dichiarati colpevoli di
illeciti penali per fatti che nulla hanno a che vedere con la tutela
ambientale e, al tempo stesso, consente l’iscrizione a soggetti che abbiano
commesso delitti in fattispecie di maggiore gravità e di maggior rilievo per
l’opinione pubblica (ad esempio, i delitti contro la persona).
Ma "ancora più irragionevole" risulta la norma nella parte in cui
fa salva la sospensione condizionale della pena e la
riabilitazione, quali ipotesi di non applicabilità della norma preclusiva ai
fini dell’iscrizione all’Albo, mentre non sono considerate
altre fattispecie che producono gli stessi effetti come l’indulto.