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	18-04-2013
	Corte Costituzionale: Tariffa idrica, competenza statale 
	La Corte Costituzionale, con la
	
	sentenza 12 aprile 2013, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità 
	costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Veneto 27 
	aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche), 
	relative alla determinazione e approvazione delle tariffe del SII, 
	in quanto  materia di competenza statale.
	La Corte, già in precedenza aveva ribadito che dal complesso normativo 
	contenuto nel d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della 
	tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua 
	è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella 
	della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa 
	esclusiva dello Stato (sentenza Corte Cost. n. 29 del 2010). 
	Secondo la Corte, attraverso la determinazione della tariffa, il 
	legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, 
	perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, 
	secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la 
	vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni 
	future a fruire di un integro patrimonio ambientale". La finalità della 
	tutela dell'ambiente viene anche posta in relazione alla scelta delle 
	tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il 
	legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali.  
	Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
	degli articoli 4, comma 2, lettera e); 7, commi 4 e 5; 11, comma 1, della 
	legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di 
	risorse idriche), in quanto, attribuendo ai Consigli di bacino la funzione 
	di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato, violano la 
	competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della 
	concorrenza.