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18-04-2013
Corte Costituzionale: Tariffa idrica, competenza statale
La Corte Costituzionale, con la
sentenza 12 aprile 2013, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Veneto 27
aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche),
relative alla determinazione e approvazione delle tariffe del SII,
in quanto materia di competenza statale.
La Corte, già in precedenza aveva ribadito che dal complesso normativo
contenuto nel d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua
è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella
della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa
esclusiva dello Stato (sentenza Corte Cost. n. 29 del 2010).
Secondo la Corte, attraverso la determinazione della tariffa, il
legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente,
perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso,
secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la
vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni
future a fruire di un integro patrimonio ambientale". La finalità della
tutela dell'ambiente viene anche posta in relazione alla scelta delle
tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il
legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli articoli 4, comma 2, lettera e); 7, commi 4 e 5; 11, comma 1, della
legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di
risorse idriche), in quanto, attribuendo ai Consigli di bacino la funzione
di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato, violano la
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della
concorrenza.