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News / Giurisprudenza / Acqua

18-04-2013

Corte Costituzionale: Tariffa idrica, competenza statale

La Corte Costituzionale, con la sentenza 12 aprile 2013, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche), relative alla determinazione e approvazione delle tariffe del SII, in quanto  materia di competenza statale.

La Corte, già in precedenza aveva ribadito che dal complesso normativo contenuto nel d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza Corte Cost. n. 29 del 2010).

Secondo la Corte, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale". La finalità della tutela dell'ambiente viene anche posta in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali. 

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera e); 7, commi 4 e 5; 11, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche), in quanto, attribuendo ai Consigli di bacino la funzione di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza.


 


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