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	12-07-2013
	Corte Costituzionale, procedura di VIA impianti eolici
	La Corte, con la 
	sentenza 188/2013 del 3 luglio 2013, ha dichiarato 
	l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della 
	legge della 
	Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni 
	urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone 
	che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW 
	sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di 
	valutazione di impatto ambientale.
	Da rilevare che successivamente all’ordinanza di rimessione, il citato 
	comma censurato è stato modificato dall’art. 8 della legge regionale 17 
	dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e 
	settori diversi), al quale è stato aggiunto il periodo "Sia gli impianti 
	inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura 
	di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di 
	cui all’allegato 3, lettera c-bis), della seconda parte del decreto 
	legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni". Tale 
	modifica non ha comunque fatto venir meno la necessità di esaminare il 
	merito della questione, in quanto il giudizio a quo aveva ad oggetto 
	l’impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati sotto il vigore 
	dell’originaria versione della disposizione legislativa regionale. 
	Come già affermato dalla Corte (sentenza n. 67 del 2011), il citato 
	Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella 
	lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria 
	degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla 
	terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione 
	obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività 
	culturali». Di conseguenza, la normativa statale prescrive inderogabilmente 
	la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, 
	pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. 
	In conclusione, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura 
	di VIA attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), 
	pertanto la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la 
	tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di 
	competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), 
	della Costituzione.