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12-07-2013
Corte Costituzionale, procedura di VIA impianti eolici
La Corte, con la
sentenza 188/2013 del 3 luglio 2013, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della
legge della
Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni
urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone
che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW
sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di
valutazione di impatto ambientale.
Da rilevare che successivamente all’ordinanza di rimessione, il citato
comma censurato è stato modificato dall’art. 8 della legge regionale 17
dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e
settori diversi), al quale è stato aggiunto il periodo "Sia gli impianti
inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura
di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di
cui all’allegato 3, lettera c-bis), della seconda parte del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni". Tale
modifica non ha comunque fatto venir meno la necessità di esaminare il
merito della questione, in quanto il giudizio a quo aveva ad oggetto
l’impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati sotto il vigore
dell’originaria versione della disposizione legislativa regionale.
Come già affermato dalla Corte (sentenza n. 67 del 2011), il citato
Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella
lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria
degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla
terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione
obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali». Di conseguenza, la normativa statale prescrive inderogabilmente
la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi,
pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.
In conclusione, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura
di VIA attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010),
pertanto la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la
tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di
competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.