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News / Giurisprudenza / Corte Costituzionale

12-07-2013

Corte Costituzionale, procedura di VIA impianti eolici

La Corte, con la sentenza 188/2013 del 3 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Da rilevare che successivamente all’ordinanza di rimessione, il citato comma censurato è stato modificato dall’art. 8 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), al quale è stato aggiunto il periodo "Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all’allegato 3, lettera c-bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni". Tale modifica non ha comunque fatto venir meno la necessità di esaminare il merito della questione, in quanto il giudizio a quo aveva ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati sotto il vigore dell’originaria versione della disposizione legislativa regionale.

Come già affermato dalla Corte (sentenza n. 67 del 2011), il citato Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». Di conseguenza, la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.

In conclusione, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), pertanto la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.


 

 


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