News / Giurisprudenza / Rifiuti
	03-12-2013
	Corte Costituzionale - Localizzazione impianti smaltimento rifiuti
	La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 285 del 2 dicembre 2013, ha 
	dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 
	unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 23 novembre 2012, n. 
	33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove 
	disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).
		La norma regionale, di modifica del comma 5 dell'articolo 7 della 
		legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di 
		gestione dei rifiuti),  dispone, con riferimento al ciclo 
		integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non 
		pericolosi, un divieto generale di realizzazione e utilizzazione 
		sull’intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per 
		lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, 
		pirolisi o gassificazione). 
		La norma impugnata eccede la competenza regionale e
		contrasta con la lettera p), comma 
		1, art. 195 e con le lettere n) e o), comma 1, dell’art. 196, del d.lgs. 
		n. 152 del 2006. 
		Secondo queste disposizioni, spetta allo Stato 
		«l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle 
		aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei 
		rifiuti» (articolo 195, comma 1, lettera p); nel rispetto di tali 
		criteri generali, la Regione definisce i «criteri per l’individuazione, 
		da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli 
		impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» (art. 196, comma 1, 
		lettera n); inoltre, la Regione determina i «criteri per 
		l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento […]» 
		(art. 196, comma 1, lettera o), dovendo rispettare «i principi previsti 
		dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi 
		compresi quelli di cui all’articolo 195 […]», sulla base di quanto 
		indicato nella parte iniziale dello stesso art. 196, comma 1. 
		Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la 
		disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella 
		materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata, in base 
		all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla competenza 
		esclusiva dello Stato.