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03-12-2013
Corte Costituzionale - Localizzazione impianti smaltimento rifiuti
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 285 del 2 dicembre 2013, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 23 novembre 2012, n.
33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove
disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).
La norma regionale, di modifica del comma 5 dell'articolo 7 della
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti), dispone, con riferimento al ciclo
integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non
pericolosi, un divieto generale di realizzazione e utilizzazione
sull’intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per
lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione,
pirolisi o gassificazione).
La norma impugnata eccede la competenza regionale e
contrasta con la lettera p), comma
1, art. 195 e con le lettere n) e o), comma 1, dell’art. 196, del d.lgs.
n. 152 del 2006.
Secondo queste disposizioni, spetta allo Stato
«l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti» (articolo 195, comma 1, lettera p); nel rispetto di tali
criteri generali, la Regione definisce i «criteri per l’individuazione,
da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» (art. 196, comma 1,
lettera n); inoltre, la Regione determina i «criteri per
l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento […]»
(art. 196, comma 1, lettera o), dovendo rispettare «i principi previsti
dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi
compresi quelli di cui all’articolo 195 […]», sulla base di quanto
indicato nella parte iniziale dello stesso art. 196, comma 1.
Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la
disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella
materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata, in base
all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla competenza
esclusiva dello Stato.