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22-07-2013
Consiglio di Stato, durata AIA con registrazione Emas
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3890 del 17 luglio 2013,
si è pronunciato sull'interpretazione dell'art. 29-octies, comma 2, del
D.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) in merito alla durata
di 8 anni dell'AIA in caso di registrazione Emas.
Il citato comma recita testualmente: "Nel caso di un
impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il
rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione
ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni
otto anni a partire dal primo successivo rinnovo".
Il CdS, riformando la sentenza del TAR, ha accolto la tesi del ricorrente
nel senso che "l'autorizzazione integrata ambientale ha validità 8 anni se
l'iscrizione EMAS viene conseguita immediatamente a valle del rilascio
dell'autorizzazione e, comunque, prima dell'avvio dell'effettivo esercizio
dell'impianto". Secondo il ricorrente, questa è l'unica lettura volta a
dare un contenuto concreto al primo periodo del citato art. 29-octies, comma
2, visto che lo stesso contempla l'ipotesi di autorizzazione in favore di
impianto già registrato, mentre tale registrazione presuppone l'avvenuto
rilascio del titolo autorizzatorio e l'effettivo esercizio dell'impianto,
come attestato dall'organismo accreditato che ha nel caso di specie operato
la verifica ambientale.
Il Cds, quindi, ha sostenuto che il primo rinnovo deve avvenire, una
volta ottenuta l'iscrizione, alla scadenza del termine di 8 anni. Di
conseguenza il secondo periodo del predetto comma 2, nella parte in cui
impone che il rinnovo sia effettuato ogni 8 anni "a partire
dal primo successivo rinnovo" deve essere infatti logicamente inteso nel
senso che esso si riferisca al primo rinnovo scadente dopo
l'iscrizione EMAS.