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	29-11-2013
	Cassazione penale, responsabilità delegato ambientale
	La Cassazione, con sentenza n. 46237 del 19 novembre 2013 
	ha affermato che "una volta provata la sussistenza delle condizioni 
	richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, 
	per la Corte di Cassazione la responsabilità penale del delegato non è in 
	discussione”.
	Correttamente, quindi, è stata ritenuta la rilevanza penale 
	della delega di funzioni e, conseguentemente, la 
	responsabilità dell’imputato, quale delegato all’ambiente per il 
	reato di cui all’art. 256 D.Lvo n. 152/2006, secondo l'orientamento 
	senz'altro prevalente.
	La Cassazione ha affrontato anche il rapporto tra la 
	contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e il 
	reato ambientale, ribadendo, in linea di principio, che il reato di 
	getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non 
	autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e 
	di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.Lgs. 3 
	aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del 
	rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito 
	o in un luogo privato di comune o altrui uso.