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29-11-2013
Cassazione penale, responsabilità delegato ambientale
La Cassazione, con sentenza n. 46237 del 19 novembre 2013
ha affermato che "una volta provata la sussistenza delle condizioni
richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale,
per la Corte di Cassazione la responsabilità penale del delegato non è in
discussione”.
Correttamente, quindi, è stata ritenuta la rilevanza penale
della delega di funzioni e, conseguentemente, la
responsabilità dell’imputato, quale delegato all’ambiente per il
reato di cui all’art. 256 D.Lvo n. 152/2006, secondo l'orientamento
senz'altro prevalente.
La Cassazione ha affrontato anche il rapporto tra la
contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e il
reato ambientale, ribadendo, in linea di principio, che il reato di
getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non
autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e
di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del
rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito
o in un luogo privato di comune o altrui uso.