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	05-04-2013
	Cassazione penale, illecita gestione dei rifiuti
	La Corte di Cassazione, sez. III penale, annullando parzialmente la 
	sentenza del tribunale, con la
	
	Sentenza dell'8 marzo 2013, n. 10921 ha ribadito che la fattispecie di 
	illecita gestione dei rifiuti ha natura di reato comune.
	La corte, infatti, richiamando precedenti decisioni, ha affermato che "Le 
	violazioni di cui al primo comma dell'art. 256 (illecita gestione di 
	rifiuti) del d.lgs. n. 152/2006 configurano un'ipotesi di reato 
	comune, che può essere commesso anche da chi esercita 
	attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o 
	consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi 
	pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia 
	possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di 
	gestione di rifiuti (Sez. III n. 7462, 19 febbraio 2008; Sez. III n. 24731, 
	22 giugno 2007; Sez. III n. 16698, 8 aprile 2004; Sez. III n. 21925, 14 
	maggio 2002).
	 Tale attività deve tuttavia rientrare nel concetto di 
	"gestione" come definito dal d.lgs. 152\06 e, segnatamente, 
	dall'art. 183, lettera n), il quale stabilisce che deve intendersi come tale 
	la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, 
	compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla 
	chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità 
	di commerciante o intermediario".