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05-04-2013
Cassazione penale, illecita gestione dei rifiuti
La Corte di Cassazione, sez. III penale, annullando parzialmente la
sentenza del tribunale, con la
Sentenza dell'8 marzo 2013, n. 10921 ha ribadito che la fattispecie di
illecita gestione dei rifiuti ha natura di reato comune.
La corte, infatti, richiamando precedenti decisioni, ha affermato che "Le
violazioni di cui al primo comma dell'art. 256 (illecita gestione di
rifiuti) del d.lgs. n. 152/2006 configurano un'ipotesi di reato
comune, che può essere commesso anche da chi esercita
attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o
consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi
pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia
possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di
gestione di rifiuti (Sez. III n. 7462, 19 febbraio 2008; Sez. III n. 24731,
22 giugno 2007; Sez. III n. 16698, 8 aprile 2004; Sez. III n. 21925, 14
maggio 2002).
Tale attività deve tuttavia rientrare nel concetto di
"gestione" come definito dal d.lgs. 152\06 e, segnatamente,
dall'art. 183, lettera n), il quale stabilisce che deve intendersi come tale
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla
chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità
di commerciante o intermediario".