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	Cassazione penale, distinzione tra acque domestiche e industriali
	La Corte di Cassazione, sez. III, con la
	
	Sentenza 31 gennaio 2013, n. 4844 si è pronunciata sulla distinzione tra 
	acque reflue domestiche e industriali ribadendo quanto affermato dalla 
	propria giurisprudenza, secondo cui la definizione di acque reflue 
	domestiche, contenuta nell'art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. 
	n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo 
	residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano 
	e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai 
	sensi del successivo art. 101, comma 7, lettera e) le acque reflue 
	non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche 
	(Cass., sez. 3, 15/12/2010, n. 2313; Cass. sez. 3, 18/06/2009, n. 35137). 
	In particolare, la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di 
	discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella 
	strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto
	acque reflue domestiche, potrà configurarsi l'illecito 
	amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà 
	il reato di cui all'art. 137, comma 1, del richiamato decreto, qualora lo 
	scarico riguardi acque reflue industriali, definite 
	dall'art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da 
	edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di 
	produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue 
	domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali 
	anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. 
	Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano 
	tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al 
	prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non 
	collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di 
	persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, 
	oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e 
	propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività 
	artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche 
	qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, 
	come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla 
	produzione di alimenti.
	Nel caso di specie si trattava di uno scarico di acque 
	reflue, provenienti dal ciclo produttivo di un bar, 
	pasticceria e ristorazione, direttamente nella rete cittadina, attraverso le 
	tubazioni condominiali, senza esservi autorizzato.