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News / Giurisprudenza / Rifiuti

Cassazione penale, disciplina delle ecopiazzole / centri di raccolta

La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza 14 gennaio 2013, n. 1690, si è pronunciata sulla disciplina attuale delle ecopiazzole/centri di raccolta avvenuta con il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ricorda che in seguito all'introduzione nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006 della definizione di "centro di raccolta" e  dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 4 del 2008 e del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, come modificato dal successivo del 13 maggio 2009, le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non necessitano piu' della autorizzazione regionale o provinciale, non venendo ivi svolta alcuna attivita' di stoccaggio.

Al fine di verificare la necessita' o meno dell'autorizzazione regionale per le c.d. ecopiazzole, occorre in concreto anzitutto verificare se si sia in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il centro sia rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento, dovendosi escludere, in caso affermativo, la necessita' di autorizzazione regionale e, dunque, la configurabilita' del reato per il mancato rilascio. Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l'effettuazione presso il centro di raccolta di attivita' che esulano dalla funzione propria di essi si potra' valutare la necessita' dell'autorizzazione regionale traendo le necessarie conseguenze sul piano penale dalla sua mancanza.

La sentenza in commento ribadisce il suddetto principio aggiungendo ulteriori precisazioni.

E' evidente che, a seguito dell'introduzione nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006 della definizione di "centro di raccolta", non puo' piu' essere seguito l'orientamento che attribuiva in passato alle "ecopiazzole" la qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente regime autorizzatorio, poiche' tali aree sono ora normativamente individuate, ma e' altrettanto evidente che, una volta determinata la nozione di "centro di raccolta", la soggezione alla relativa disciplina introdotta con i decreti ministeriali di cui si e' detto in precedenza deve ritenersi riservata esclusivamente a quelle aree che presentino caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera mm).

Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di "ecopiazzola" o "isola ecologica" possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiche' l'intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una regime autorizzatorio e gestionale che, come si e' visto, consente il conferimento ai centri di raccolta di un'ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovra' procedersi ad una valutazione dell'attivita' posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti.


 

 


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