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	Cassazione penale, disciplina delle ecopiazzole / centri di raccolta
	La Corte di Cassazione, sez. III, con la
	
	sentenza 14 gennaio 2013, n. 1690, si è pronunciata sulla disciplina 
	attuale delle ecopiazzole/centri di raccolta avvenuta con il Decreto 
	Ministeriale 8 aprile 2008.
	La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ricorda che in seguito 
	all'introduzione nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006 della definizione 
	di "centro di raccolta" e  dopo l'entrata in vigore del Decreto 
	Legislativo n. 4 del 2008 e del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, come 
	modificato dal successivo del 13 maggio 2009, le piazzole comunali destinate 
	alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non necessitano piu' della 
	autorizzazione regionale o provinciale, non venendo ivi svolta alcuna attivita' di stoccaggio. 
	Al fine di verificare la necessita' o meno dell'autorizzazione regionale 
	per le c.d. ecopiazzole, occorre in concreto anzitutto verificare se si sia 
	in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il centro sia 
	rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento, 
	dovendosi escludere, in caso affermativo, la necessita' di autorizzazione 
	regionale e, dunque, la configurabilita' del reato per il mancato rilascio. 
	Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni 
	indicate o si accerti l'effettuazione presso il centro di raccolta di attivita' che esulano dalla funzione propria di essi si potra'
	valutare la 
	necessita' dell'autorizzazione regionale traendo le necessarie conseguenze 
	sul piano penale dalla sua mancanza.
	La sentenza in commento ribadisce il suddetto principio aggiungendo
	ulteriori precisazioni.
	E' evidente che, a seguito dell'introduzione nel Decreto Legislativo n. 
	152 del 2006 della definizione di "centro di raccolta", non puo' piu' essere 
	seguito l'orientamento che attribuiva in passato alle "ecopiazzole" la 
	qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente 
	regime autorizzatorio, poiche' tali aree sono ora normativamente 
	individuate, ma e' altrettanto evidente che, una volta determinata la 
	nozione di "centro di raccolta", la soggezione alla relativa disciplina 
	introdotta con i decreti ministeriali di cui si e' detto in precedenza deve 
	ritenersi riservata esclusivamente a quelle aree che presentino 
	caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nel Decreto Legislativo n. 
	152 del 2006, articolo 183, lettera mm).
	Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell'ipotesi 
	contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il 
	conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto 
	di "ecopiazzola" o "isola ecologica" possa ritenersi sottratta alla 
	disciplina generale sui rifiuti, poiche' l'intervento del legislatore ha 
	ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una 
	regime autorizzatorio e gestionale che, come si e' visto, consente il 
	conferimento ai centri di raccolta di un'ampia gamma di rifiuti in maniera 
	controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto 
	indicato dal legislatore dovra' procedersi ad una valutazione dell'attivita' 
	posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti.