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Cassazione penale, disciplina delle ecopiazzole / centri di raccolta
La Corte di Cassazione, sez. III, con la
sentenza 14 gennaio 2013, n. 1690, si è pronunciata sulla disciplina
attuale delle ecopiazzole/centri di raccolta avvenuta con il Decreto
Ministeriale 8 aprile 2008.
La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ricorda che in seguito
all'introduzione nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006 della definizione
di "centro di raccolta" e dopo l'entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 4 del 2008 e del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, come
modificato dal successivo del 13 maggio 2009, le piazzole comunali destinate
alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non necessitano piu' della
autorizzazione regionale o provinciale, non venendo ivi svolta alcuna attivita' di stoccaggio.
Al fine di verificare la necessita' o meno dell'autorizzazione regionale
per le c.d. ecopiazzole, occorre in concreto anzitutto verificare se si sia
in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il centro sia
rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento,
dovendosi escludere, in caso affermativo, la necessita' di autorizzazione
regionale e, dunque, la configurabilita' del reato per il mancato rilascio.
Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni
indicate o si accerti l'effettuazione presso il centro di raccolta di attivita' che esulano dalla funzione propria di essi si potra'
valutare la
necessita' dell'autorizzazione regionale traendo le necessarie conseguenze
sul piano penale dalla sua mancanza.
La sentenza in commento ribadisce il suddetto principio aggiungendo
ulteriori precisazioni.
E' evidente che, a seguito dell'introduzione nel Decreto Legislativo n.
152 del 2006 della definizione di "centro di raccolta", non puo' piu' essere
seguito l'orientamento che attribuiva in passato alle "ecopiazzole" la
qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente
regime autorizzatorio, poiche' tali aree sono ora normativamente
individuate, ma e' altrettanto evidente che, una volta determinata la
nozione di "centro di raccolta", la soggezione alla relativa disciplina
introdotta con i decreti ministeriali di cui si e' detto in precedenza deve
ritenersi riservata esclusivamente a quelle aree che presentino
caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nel Decreto Legislativo n.
152 del 2006, articolo 183, lettera mm).
Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell'ipotesi
contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il
conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto
di "ecopiazzola" o "isola ecologica" possa ritenersi sottratta alla
disciplina generale sui rifiuti, poiche' l'intervento del legislatore ha
ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una
regime autorizzatorio e gestionale che, come si e' visto, consente il
conferimento ai centri di raccolta di un'ampia gamma di rifiuti in maniera
controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto
indicato dal legislatore dovra' procedersi ad una valutazione dell'attivita'
posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti.