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02-05-2013
Cassazione penale, conferimento rifiuti impianto non autorizzato
La Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza 9 aprile
2013, n. 16209, si è pronunciata su un trasporto di rifiuti
non pericolosi conferiti ad un impianto non autorizzato alla ricezione.
Nel caso di specie, si trattava di un trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi in difformita' da quanto prescritto dal dispositivo di iscrizione
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regione Lombardia, conferendo
gli stessi presso lo stabilimento di una societa' non autorizzata alla
gestione. Era stato osservato, inoltre, che il produttore dei rifiuti
aveva consegnato al trasportatore il formulario identificativo (F.I.R.)
completo in ogni sua parte, ivi compresa quella concernente l'autorizzazione
in capo al destinatario sulla quale aveva fatto incolpevolmente affidamento.
La Cassazione, annullando senza rinvio per essere il reato estinto
per prescrizione, ha affermato che "In effetti e' evidente che non
puo' legittimamente pretendersi dal trasportatore la verifica di dati
riscontrabili attraverso attivita' di analisi, uso di particolari tecnologie
o strumentazione tecnica, ma il riferimento alla normale diligenza richiesta
in relazione alla natura dell'incarico rende altrettanto evidente che il
trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente
competente in relazione alla tipologia di attivita' svolta,
nella quale risulta professionalmente inserito e non puo',
quindi, invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto
trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o
della sua destinazione finale. La richiesta diligenza,
inoltre, puo' ritenersi palesemente mancante allorquando taluni elementi
sintomatici, quali, ad esempio, la quantita' dei rifiuti, il loro stato di
conservazione o confezionamento per il trasporto, le modalita' di ricezione
del carico, quelle di trasporto o la destinazione del rifiuto rendano
evidente o, comunque, facilmente riscontrabile, la discrepanza tra
documentazione e realta'".
"E' indubbio che la verifica dell'esistenza
dell'autorizzazione in capo al titolare dell'Impianto ove il rifiuto
trasportato e' destinato rientra tra quei dati verificabili dal
trasportatore con la normale diligenza e l'inosservanza di
tale elementare regola di condotta potra' essere riscontrata dal giudice del
merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo
esame".