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	02-05-2013
	Cassazione penale, conferimento rifiuti impianto non autorizzato
	La Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza 9 aprile 
	2013, n. 16209, si è pronunciata su un trasporto di rifiuti 
	non pericolosi conferiti ad un impianto non autorizzato alla ricezione.
	Nel caso di specie, si trattava di un trasporto di rifiuti speciali non 
	pericolosi in difformita' da quanto prescritto dal dispositivo di iscrizione 
	all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regione Lombardia, conferendo 
	gli stessi presso lo stabilimento di una societa' non autorizzata alla 
	gestione.  Era stato osservato, inoltre, che il produttore dei rifiuti 
	aveva consegnato al trasportatore il formulario identificativo (F.I.R.) 
	completo in ogni sua parte, ivi compresa quella concernente l'autorizzazione 
	in capo al destinatario sulla quale aveva fatto incolpevolmente affidamento. 
	 La Cassazione, annullando senza rinvio per essere il reato estinto 
	per prescrizione, ha affermato che  "In effetti e' evidente che non 
	puo' legittimamente pretendersi dal trasportatore la verifica di dati 
	riscontrabili attraverso attivita' di analisi, uso di particolari tecnologie 
	o strumentazione tecnica, ma il riferimento alla normale diligenza richiesta 
	in relazione alla natura dell'incarico rende altrettanto evidente che il 
	trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente 
	competente in relazione alla tipologia di attivita' svolta, 
	nella quale risulta professionalmente inserito e non puo', 
	quindi, invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto 
	trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o 
	della sua destinazione finale. La richiesta diligenza, 
	inoltre, puo' ritenersi palesemente mancante allorquando taluni elementi 
	sintomatici, quali, ad esempio, la quantita' dei rifiuti, il loro stato di 
	conservazione o confezionamento per il trasporto, le modalita' di ricezione 
	del carico, quelle di trasporto o la destinazione del rifiuto rendano 
	evidente o, comunque, facilmente riscontrabile, la discrepanza tra 
	documentazione e realta'".
	"E' indubbio che la verifica dell'esistenza 
	dell'autorizzazione in capo al titolare dell'Impianto ove il rifiuto 
	trasportato e' destinato rientra tra quei dati verificabili dal 
	trasportatore con la normale diligenza e l'inosservanza di 
	tale elementare regola di condotta potra' essere riscontrata dal giudice del 
	merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo 
	esame".