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29-10-2012
La Corte, con la sentenza ha pronunciato la legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia relativa al trasferimento del personale dell'ATO Puglia all'Autorità idrica pugliese.
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che:
La citata norma prevede testualmente che "Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all'art. 35 (Reclutamento del personale) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all'Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del d.lgs. n. 165/2001".
Secondo la Corte, infatti, ATO Puglia (Autorità d'àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese) in quanto consorzio obbligatorio di enti locali, va annoverata tra gli "enti locali", ai sensi dell'art. 31 del tuel e, quindi, in quanto "ente locale" rientra indubbiamente tra le "pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture" per le quali è prevista, in caso di "trasferimento o conferimento" delle attività da esse svolte "ad altri soggetti, pubblici o privati", l'applicazione dell'art. 2112 del c.c. al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti (art. 31 del d.lgs. n. 165/2001).