Studio Brancaleone




SERVIZI OFFERTI - Contattaci Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

Servizi legali

servizi legali Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

consulenza certificazioni Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

consulenza normativa Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi on-line

consulenza certificazioni Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Corte Costituzionale

29-10-2012

Corte Costituzionale - Sentenza  11 ottobre 2012, n. 226

La Corte, con la sentenza ha pronunciato la legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia  relativa al trasferimento del personale dell'ATO Puglia all'Autorità idrica pugliese.

Nel dettaglio, la Corte ha affermato che:

  • non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, c. 1, della l. R. Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della l. R. Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante "Modifiche alla l. regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)".

La citata norma prevede testualmente che "Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all'art. 35 (Reclutamento del personale) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all'Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del d.lgs. n. 165/2001".

Secondo la Corte, infatti, ATO Puglia (Autorità d'àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese) in quanto consorzio obbligatorio di enti locali, va annoverata tra gli "enti locali", ai sensi dell'art. 31 del tuel e, quindi, in quanto "ente locale" rientra indubbiamente tra le "pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture" per le quali è prevista, in caso di "trasferimento o conferimento" delle attività da esse svolte "ad altri soggetti, pubblici o privati", l'applicazione dell'art. 2112 del c.c. al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti (art. 31 del d.lgs. n. 165/2001).


 



Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it