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		30-05-2012
		Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, Sentenza 24 maggio 2012 n. 
		C-97/11 sul tributo per il deposito in discarica
		Con la sentenza, la Corte si è pronunciata sulla compatibilità con il 
		diritto comunitario della L. 549/95, relativamente alle disposizioni che 
		istituiscono un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e 
		fissano i termini per il suo recupero nei confronti del gestore della 
		discarica.
		In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul punto 
		se, alla luce della precedente sentenza del 25 febbraio 2010,  il giudice del 
		rinvio debba disapplicare le disposizioni nazionali che ritenga 
		contrarie alle direttive 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti  
		e 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
		nelle transazioni commerciali. 
		La sentenza citata, infatti, dispose la conformità, alle direttive 
		suddette, della normativa nazionale relativa al pagamento del citato 
		tributo da parte del gestore, a condizione che questa sia accompagnata 
		da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo
		avvenga effettivamente e a breve termine. Inoltre, rientrando il 
		rimborso nella sfera delle transazioni commerciali, nel caso di ritardo 
		della P.a. conferente nel pagamento del tributo in discarica, il gestore 
		dell’impianto possa esigere gli interessi di mora.
		In conclusione, la Corte con la sentenza ha 
		dichiarato che:
		
			- in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un'eventuale 
		disapplicazione delle disposizioni rilevanti della l. 28 dicembre 1995, 
		n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, 
		verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo 
		complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello 
		procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad 
		un'interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di 
		dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo 
		conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del 
		Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come 
		modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e 
		del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento 
		europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro 
		i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
 
		
		
			- allorché siffatta 
		interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale 
		disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali 
		contrarie all'articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal 
		regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35.