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30-05-2012
Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, Sentenza 24 maggio 2012 n.
C-97/11 sul tributo per il deposito in discarica
Con la sentenza, la Corte si è pronunciata sulla compatibilità con il
diritto comunitario della L. 549/95, relativamente alle disposizioni che
istituiscono un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e
fissano i termini per il suo recupero nei confronti del gestore della
discarica.
In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul punto
se, alla luce della precedente sentenza del 25 febbraio 2010, il giudice del
rinvio debba disapplicare le disposizioni nazionali che ritenga
contrarie alle direttive 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti
e 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
La sentenza citata, infatti, dispose la conformità, alle direttive
suddette, della normativa nazionale relativa al pagamento del citato
tributo da parte del gestore, a condizione che questa sia accompagnata
da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo
avvenga effettivamente e a breve termine. Inoltre, rientrando il
rimborso nella sfera delle transazioni commerciali, nel caso di ritardo
della P.a. conferente nel pagamento del tributo in discarica, il gestore
dell’impianto possa esigere gli interessi di mora.
In conclusione, la Corte con la sentenza ha
dichiarato che:
- in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un'eventuale
disapplicazione delle disposizioni rilevanti della l. 28 dicembre 1995,
n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo
complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello
procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad
un'interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di
dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo
conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- allorché siffatta
interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale
disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali
contrarie all'articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal
regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35.