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News / Giurisprudenza / Corte Costituzionale

31-05-2012

Corte Costituzionale - Illegittima la disposizione della Regione Liguria sul rinnovo tacito dell'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

La Corte Costituzionale, con la sentenza 133/2012 depositata il 31 maggio 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, che prevedeva il rinnovo tacito dell'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dettando, in una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare, la disposizione censurata disponeva che «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, (…), valide per quattro anni dal momento del rilascio, nel caso che sussistano gli stessi presupposti e requisiti», possano intendersi «tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni».

Il codice dell'ambiente (art. 124 c. 8) consente al legislatore regionale di prevedere forme di rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi idrici, ma esclusivamente «per specifiche tipologie di scarichi “di acque reflue domestiche”» individuate «in modo puntuale». La norma regionale, invece, prevede un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi non solo «domestici», ma anche di quelli a questi «assimilati», e, quindi, non meglio individuati.

La disposizione regionale, inoltre, sottrarrebbe, di fatto, all’autorità competente la possibilità di verifica del perdurare delle condizioni richieste per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, venendo, conseguentemente, a vanificare lo scopo che il legislatore statale vuole perseguire con il comma 8 dell’art. 124 citato, cioè quello di verificare periodicamente la presenza delle condizioni individuate come necessarie per la concessione dell’autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di assicurare forme di protezione ambientali adeguate e «standard» uniformi di tutela delle medesime sull’intero territorio nazionale.

Quindi, la Corte Costituzionale, con la sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis.

 

 

 



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