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25-01-2011
La Corte di Cassazione, SS.UU., con ordinanza dell'1/12/2010 n. 24306 ha dichiarato che la controversia avente ad oggetto l'entità della tariffa del servizio idrico integrato deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
In diritto, la Corte dichiara "che secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, sebbene nel regime scaturito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 33, art. 33 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l’espressa esclusione di tali controversie dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, nel ridefinire l’ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l’inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità".
Ne’ la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investe l’atto amministrativo generale con il quale sono determinate le tariffe per i vari tipi di utenze, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice ordinario, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5 di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l’esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l’oggetto del processo (SSUU 4584/06, 13447/05).
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