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18-6-2010
Energia - TAR Puglia - Certificazione energetica - gli ingegneri possono rilasciarla senza abilitazione
Il TAR della Puglia, con sentenza 11 giugno 2010, n. 2674, ha stabilito che gli ingegneri pugliesi possono rilasciare il Certificato di Sostenibilità Ambientale e l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) senza avere seguito un corso di formazione, avere superato un esame o essere iscritti nell’apposito elenco dei certificatori.
Il TAR Puglia, accogliendo il ricorso degli Ordini degli Ingegneri di Bari, Foggia, Taranto e Lecce, ha annullato infatti la D.G.R. n. 2272/2009 e il R.R. n. 10/2010 della Regione Puglia nelle parti in cui prevedono che gli ingegneri per essere abilitati a svolgere l'attività di certificatori energetici degli edifici debbano frequentare un corso di formazione, superare un esame finale ed essere iscritti ad un apposito albo.
Tali obblighi non sono previsti dall'allegato III del D.Lgs. 115/2008 sui soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. La norma si applica nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai certificatori energetici previsto dal D.Lgs. n. 192/2005 e costituisce principio fondamentale cui le Regioni non possono derogare, violando diversamente la riserva statale in materia di professioni in contrasto con la previsione costituzionale di cui all'art. 117, comma 3 Cost..
Il TAR aggiunge infatti che, pur essendo la materia delle professioni di competenza concorrente Stato/Regioni, "spetta unicamente alla legislazione statale creare un nuovo profilo professionale, individuandone requisiti e titoli abilitanti e istituendo un registro regionale ad hoc".