Studio Brancaleone




SERVIZI OFFERTI - Contattaci Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

Servizi legali

servizi legali Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

consulenza certificazioni Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

consulenza normativa Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi on-line

consulenza certificazioni Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Sicurezza sul lavoro

15-10-2010

Corte di giustizia Europea - Cantieri temporanei o mobili - Obbligatorio designare il coordinatore della sicurezza quando sono presenti più imprese

La Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 7 ottobre 2010, ha stabilito che nel caso di un cantiere in cui sono presenti più imprese è sempre obbligatoria la nomina di un coordinatore per la sicurezza, indipendentemente dal fatto che sia o meno richiesto il permesso di costruire; il coordinatore è poi tenuto a redigere un piano di sicurezza qualora esistano rischi particolari.

La pronuncia della Corte nasce da una domanda di pronuncia pregiudiziale posta dal Tribunale di Bolzano sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Infatti, in base alla legge italiana, che ha trasposto la citata direttiva con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, poi abrogato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in virtù dell’undicesimo comma dell'art. 90 l’obbligo di designare il coordinatore e di redigere il piano non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire.

Diversamente la Corte, come dichiarato dalla stessa in una precedente sentenza, ha stabilito che "l’art. 3, n. 1, della direttiva 92/57, il cui tenore letterale è chiaro e preciso e che stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, non ammette alcuna deroga a tale obbligo".

"Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per un cantiere in cui sono presenti più imprese, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari".


Documenti di approfondimento

◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Normativa …>>

 

 



Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it