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News / Giurisprudenza / Acque

09-07-2010

Acque - Corte Costituzionale - Scarichi acque reflue conferite a soggetti terzi - Esonero dall'autorizzazione - Art. 4, c. 25, L.R. Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 - Illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 1° luglio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 4, c. 25 L.R. Friuli Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter nella L.R. 5 dicembre 2008, n. 16. La norma consente ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore di non richiedere l'autorizzazione, ritenendosi sufficiente quella richiesta e concessa al titolare dello scarico finale.

 Recita la Corte che "Il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce la titolarità dell'autorizzazione allo scarico, regolando tale materia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e prestando particolare attenzione ai casi più complessi, in cui le acque reflue vengono conferite a soggetti terzi".

"Il soggetto obbligato ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è identificato dal legislatore nazionale in colui che svolge l'attività che produce lo scarico stesso, come definito dall'art. 74, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152 del 2006".

Inoltre, prosegue la Corte, "Il legislatore statale, nel prevedere la possibilità di effettuare scarichi in comune, stabilisce che sia identificato il soggetto terzo titolare dello scarico. Il predetto comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, altresì, che - in presenza di conferimento degli scarichi ad un soggetto terzo (anche qualora esso sia un consorzio) con propria responsabilità giuridica - le responsabilità dei singoli consorziati, se ve ne sono, non vengano meno".

Quindi, secondo la Corte, "Risulta evidente che la disposizione regionale presenta una disciplina diversa da quella statale, la quale, con l'art. 124, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, consente l'esonero dell'autorizzazione solo se esistono opere materiali (le "condotte") che colleghino direttamente le acque reflue all'impianto deputato allo scarico finale, permettendo, in questo modo, anche una precisa individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue".

Pertanto, la corte Costituzionale ha censurato la norma regionale, che eccede la competenza regionale, in quanto la materia di tutela ambientale è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..

Segnaliamo inoltre che con la stessa sentenza, la Corte ha invece ritenuto legittima la norma regionale che prevede l'autorizzazione del gestore del servizio idrico integrato per tutti gli scarichi in pubblica fognatura, poiché "è lo stesso legislatore statale, infatti, ad autorizzare, espressamente, con una norma cedevole, le Regioni a prevedere forme diverse da quelle da esso stesso individuate per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione agli scarichi".

Recita infatti il comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che "Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda".


 

 



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